Chiarimenti sulla ricorribilità per cassazione dei provvedimenti de potestate e sul diritto di visita dei nonni
31 Agosto 2018
Il caso. La Corte d'appello di Ancona ha confermato il rigetto del ricorso con cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento del proprio diritto di allacciare e mantenere rapporti significativi con i propri nipoti. Avverso tale provvedimento il soccombente ha presentato ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 317-bis c.c..
I provvedimenti de potestate hanno efficacia di giudicato? In via pregiudiziale la Suprema Corte affronta (essendone stata investita da Cass., sez. VI, ord., 12 gennaio 2018, n. 4266 che ha rimesso, per l'esame della questione, la causa alla pubblica udienza) il dibattuto problema concernente l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c. nei confronti del decreto reso dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 336 c.c., espressamente richiamato dal novellato art. 317-bis c.c.. La Corte conferma l'orientamento più innovativo secondo il quale, considerato che il decreto con cui il Tribunale per i minorenni dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, deve ritenersi che tale provvedimento, emanato all'esito di un procedimento che si svolge alla presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine di giudicato rebus sic stantibus, essendo tale soluzione maggiormente rispondente all'esigenza di certezza nei rapporti familiari e alla tutela dell'interesse prioritario dei minori. Al fine di non sottrarre tali “delicati” provvedimenti al controllo garantistico della Suprema Corte, la possibilità di revoca o modifica deve essere limitata alla sola sopravvenienza di vizi di merito o legittimità sopravvenuti con esclusione di una nuova valutazione di fatti preesistenti. In tal modo il decreto acquista, di fatto, una sua definitività ed è senz'altro impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. da ritenersi, pertanto, pienamente ammissibile.
Limiti al diritto dei nonni di mantenere rapporti con i nipoti. Secondo la Suprema Corte l'art. 317-bis c.c. attribuisce sicuramente agli ascendenti un espresso diritto soggettivo autonomo di agire in giudizio contro chi impedisce loro di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Tale diritto incontra però il limite di cui al comma 2 secondo il quale i relativi provvedimenti devono essere adottati nell'esclusivo interesse del minore. È evidente, pertanto, che quello degli ascendenti si pone come un diritto pieno esclusivamente nei confronti dei terzi, «laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti minorenni che è, in ogni caso, destinato a prevalere». Poiché la Corte d'appello ha stabilito, con valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità, che l'eventuale inizio di una relazione affettiva tra nonno e nipoti, mai esistita in precedenza, non corrisponde in alcun modo all'interesse dei nipoti stessi, la Cassazione ritiene il motivo infondato e rigetta il ricorso.
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