Interdittive antimafia annullate: errore scusabile o condanna al risarcimento del danno

Guglielmo Aldo Giuffrè
07 Settembre 2018

Il TAR Lombardia chiarisce quali sono le conseguenze dell'annullamento di un'interdittiva antimafia: qualora non sia configurabile un errore scusabile, ma si tratti piuttosto di una negligenza inescusabile sono configurabili i presupposti del risarcimento del danno. Il Collegio offre poi un utile catalogo delle voci di danno risarcibili e non risarcibili.

Il TAR ha affermato che, qualora l'illegittimità delle interdittive annullate in sede giurisdizionale non sia riconducibile ad un errore scusabile, ma esprima, piuttosto, una negligenza inescusabile e la difesa della parte resistente non indichi concreti elementi per ritenere giustificabile l'errore stesso, sussiste l'elemento psicologico necessario per configurare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. ai fini della condanna al risarcimento del danno.

Il Collegio si è quindi soffermato sulle voci di danno in astratto risarcibili.

In particolare, le spese sostenute per la difesa nei giudizi promossi avanti i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Interno per l'annullamento dei provvedimenti interdittivi non integrano delle voci di danno risarcibili, poiché il regolamento delle spese processuali è effettuato esclusivamente dal giudice che definisce il giudizio e procede alla liquidazione a favore della parte vittoriosa.

Allo stesso modo non integrano danni risarcibili i costi eventualmente sostenuti per la difesa in sede penale, perché l'approntamento di tale difesa non trova origine causale nei provvedimenti interdittivi dell'amministrazione, sicché i relativi costi non integrano una conseguenza immediata e diretta di essi, ex artt. 1223 e 2056 c.c.

Nemmeno può essere posto a carico dell'Amministrazione resistente il costo della risoluzione del rapporto di lavoro con un proprio dipendente, qualora le interdittive non poggino sulla considerazione dell'operato di tale dipendente, difettando il nesso di causalità giuridica, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c.

Neppure sono risarcibili i costi connessi al procedimento di liquidazione asseritamente necessitato dall'emanazione dei provvedimenti interdittivi qualora le risultanze istruttorie non supportino tale affermazione.

Non è risarcibile neanche la mancata erogazione, da parte degli enti pubblici, del margine di contribuzione, trattandosi di un valore che avrebbe dovuto essere recuperato con lo sblocco dei pagamenti conseguente all'aggiornamento dell'informativa in senso favorevole alla società ricorrente.

Né è configurabile un danno curriculare qualora gli amministratori decidano di sottoporre la società ad un concordato di natura liquidatoria, sicché l'impresa non può lamentare l'impossibilità di utilizzare le referenze, derivanti dall'esecuzione degli appalti risolti, nell'ambito di future gare, poiché la natura del concordato prescelto non consente di configurare quest'ultima ipotesi, difettando la continuità aziendale.

Per contro, deve essere riconosciuta come voce di danno, in termini di lucro cessante, la mancata percezione dell'utile correlato al valore residuo dei contratti risolti in conseguenza dell'interdittiva antimafia. A tal fine, occorre considerare, in primo luogo e con riferimento a ciascuno dei contratti risolti in conseguenza dei provvedimenti di interdittiva, l'utile effettivo indicato, direttamente o indirettamente, nell'offerta presentata dalla ricorrente per la partecipazione alla specifica gara che ha condotto all'aggiudicazione in suo favore del contratto; il valore emergente dalla considerazione dell'utile risultante dall'offerta deve essere poi però decurtato di una percentuale in ragione del rischio intrinseco nell'esecuzione di ciascun appalto, consistente nella possibilità che l'impresa non sia in grado di portare concretamente ad esecuzione il contratto. Tale valore dovrà essere poi ulteriormente ridotto in caso di mancata dimostrazione da parte del ricorrente di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per altri servizi.

Sul piano del danno all'immagine, pacificamente riferibile alle persone giuridiche, deve infine ritenersi corrispondente a principi di comune esperienza che l'adozione di un provvedimento interdittivo antimafia illegittimo incida pregiudizievolmente sull'immagine dell'azienda, evidenziandone la pervasività rispetto alle attività della criminalità organizzata e che la valutazione del pregiudizio debba avvenire ai sensi dell'art. 1226 c.c.

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