Il Consiglio di Stato sui criteri di selezione della migliore offerta

Redazione Scientifica
04 Settembre 2018

Sebbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta...

Sebbene secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “la scelta operata dall'Amministrazione appaltante, in una procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta” (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; 14 novembre 2017, n. 5245; 18 giugno 2015, n. 3105; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V, 8 aprile 2014 n. 1668), non può sottacersi che, allorquando in concreto i criteri prescelti per l'individuazione dell'offerta migliore con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, siano tali da negare o annullare i vantaggi che deriva da questo sistema, spostando di fatto la valutazione in modo esclusivo e assolutamente preponderante sui profili economici, quella scelta operata dall'amministrazione non può ritenersi logica, razionale e ragionevole, fermo restando peraltro che gli elementi tecnici da valutare non devono in alcun modo contenere profili che anche solo in astratto o indirettamente possano far presumere elementi dell'offerta economica in senso stretto; inoltre allorquando, come nella fattispecie in esame, il criterio prescelto sia quello di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario conferire rilievo adeguato, ai fini della selezione dell'affidatario del servizio, ad aspetti tecnico-qualitativi rispetto a quelli afferenti al prezzo e alla convenienza economica, con una netta e imprescindibile separazione tra i due profili in ragione del divieto di commistione che impedisce di inserire, a pena di inammissibilità, nell'offerta tecnica elementi che consentano di ricostruire o di conoscere ex ante, ed in modo anche solo potenziale o indiretto, la complessiva offerta economica, sì da condizionare il giudizio dei membri della commissione e pregiudicarne l'autonomia valutativa, consentendo l'apprezzamento preventivo di ragioni di convenienza economica per l'appaltante (Cons. Stato, V, 12 novembre 2015, n. 5181).

L'insindacabilità delle scelte discrezionali non è assoluta, ma incontra il limite della logicità, della non arbitrarietà, della razionalità e della ragionevolezza, così che l'individuazione degli specifici requisiti di ammissione e partecipazione ad una gara, ancorché rientri nella discrezionalità dell'amministrazione appellante, deve essere coerente e conforme ai canoni generali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, oltre che ai principi di efficacia, efficienza, proporzionalità e ragionevolezza: le clausole di un bando di gara concernenti i requisiti di capacità tecnica e dei requisiti soggettivi delle concorrenti devono perciò essere congrue e adeguate rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto in modo che la lex specialis possa consentire la selezione dell'operatore economico più idoneo, anche in ragione della pregressa esperienza acquisita e delle competenze tecniche e gestionali maturate, allo svolgimento delle prestazioni da affidarsi.

L'onere di immediata impugnazione riguarda esclusivamente le clausole immediatamente escludenti o impeditive della partecipazione alla gara (che impongono cioè oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura ovvero tali da rendere ingiustificatamente più difficoltosa la partecipazione alla procedura selettiva).

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