Gravi errori professionali: a proposito dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 80, co. 5, lett. c), c.c.p.

10 Settembre 2018

: Il concorrente è tenuto a rappresentare alla Stazione appaltante qualsiasi evento che sia potenzialmente idoneo ad incidere sulla sua integrità professionale. In ogni caso, l'omessa dichiarazione di informazioni a tali fini rilevanti costituisce “grave errore professionale” che conduce all'espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l'affidabilità e l'integrità dell'operatore.

Con la sentenza in oggetto la V Sezione del Consiglio di Stato si occupa nuovamente della causa di esclusione contemplata dall'art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. Il quale, come noto, stabilisce che le Stazioni appaltanti possono escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto gli operatori economici che si siano «res(i) colpevol(i) di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la [loro] integrità o affidabilità».

Tra le varie questioni problematiche che scaturiscono da detta disposizione, rispetto alla quale -lo si ricorda- pende più di un rinvio pregiudiziale (cfr. da ultimo Cons.Stato, sez. V, ord. 3/05/2018, n. 2639), vi è anche quella relativa alla portata dell'ultimo periodo della richiamata lett. c), che, come risaputo, riconduce tra le fattispecie a tali fini rilevanti anche la condotta del concorrente consistente nella mancata rappresentazione, alla Stazione appaltante, di «informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione».

Ed è proprio di tale ultimo aspetto che la sentenza in commento si occupa, fornendone un'analitica ricostruzione. In particolare, la V Sezione:

- dopo aver ricordato che siffatta previsione costituisce «una sorta di clausola di chiusura, che impone agli operatori economici di portare la stazione appaltante a conoscenza di tutte le informazioni relative alle proprie precedenti vicende professionali» che possano astrattamente essere ricondotte alla categoria del «grave illecito professionale»;

- e dopo aver evidenziato che il concorrente che si «rende mancante in tale onere può incorrere in un “grave errore professionale” endoprocedurale».

- è entrata nel merito dell'omissione dichiarativa posta in essere nella specie dal concorrente, ritenendo che le vicende da questi non rappresentate alla Stazione appaltante (si trattava di vicende di rilevanza penale per le quali erano state pronunciate sentenze di condanna ovvero erano in corso di svolgimento indagini con l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti dei vertici delle società partecipanti al raggruppamento) dovessero senza dubbio «essere sottoposte all'attenzione della stazione appaltante per consentirle un più sicuro giudizio sulla integrità ed affidabilità del raggruppamento».

Il Collegio sottolinea, infine, - e si tratta di aspetto molto rilevante- che, anche qualora le vicende non rappresentate alla Stazione appaltante contravvenendo all'obbligo di cui alla richiamata lett. c) dell'art. 80 si appalesino, come nella specie, potenzialmente idonee ad incidere sull'affidabilità del concorrente, non spetta comunque al Giudice automaticamente disporre l'esclusione del concorrente reticente. In tali evenienze, infatti, è la Stazione appaltante che deve (ri)determinarsi sulla questione «riprende(ndo) la procedura di gara dall'esame delle pregresse condotte [emerse solamente in sede giudiziale] ai fini della valutazione sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico».

Ne discende, dunque, che «l'omessa dichiarazione di informazioni rilevanti (...) costituisce “grave errore professionale” che conduce all'espulsione del concorrente solo se la stazione appaltante – e non altri – lo reputi idoneo a compromettere l'affidabilità e l'integrità dell'operatore».

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