Il consenso della difesa all’utilizzo di prove acquisite in dibattimento è irrevocabile anche se interviene la nomina di un nuovo difensore
10 Settembre 2018
«È irrevocabile il consenso della difesa a utilizzare le prove precedentemente acquisite mediante lettura dei relativi verbali, espresso dal difensore all'epoca titolare, all'udienza precedente (impegno a prestare il consenso) a quella di effettivo mutamento della persona del giudicante, e non rileva la nomina di un nuovo difensore (nel caso, in aggiunta e non in sostituzione) sulla validità ed irrevocabilità del detto consenso». Il principio è stato affermato da Cass. pen., Sez. III, con sentenza n. 38907 depositata il 24 agosto 2018.
Già in precedenza la giurisprudenza aveva sostenuto che in caso di rinnovazione dibattimentale per mutazione della composizione del collegio giudicante, il consenso precedentemente espresso dalla difesa a utilizzare le prove già acquisite mediante lettura dei relativi verbali è irrevocabile, costituendo tale consenso un negozio unilaterale recettizio insuscettibile di revoca (Cass. pen., Sez. III 47036/2015; 37481/2011; Sez. I, 29359/2009). Ora la S.C. ha altresì specificato che il consenso è prestato su un oggetto specifico e non incerto nella piena consapevolezza degli effetti, pertanto, risultano del tutto irrilevanti i tempi di manifestazione del consenso. Nel caso di specie all'udienza del 26 febbraio 2016 il difensore, sostituto processuale, non prestava il consenso all'attività istruttoria svolta innanzi al precedente giudice per il quale era stato prestato il consenso dal codifensore alla data dell'udienza di luglio 2015, atteso che la nomina del nuovo difensore è avvenuta successivamente alla data dell'udienza in cui il difensore precedente ha prestato il consenso. Nel rispetto del principio del principio dell'unicità della difesa è stato però correttamente rilevata l'ininfluenza della nomina del nuovo difensore. |