È stato pubblicato in Gazz. ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2018 il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
È stato pubblicato in Gazz. ufficiale n. 209 dell'8 settembre 2018 il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Per arma da fuoco si intende:
« qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:
ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così' trasformato».
Permunizione si intende:
«l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione».
Il decreto legislativo riguarda le armi da fuoco della categoria A della direttiva 91/477/Cee, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, e delle categorie B e C della medesima direttiva. Non si applica, invece, all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle forze dell'ordine o di Polizia o ad Enti governativa, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni.
Categoria A - Armi da fuco proibite
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuco automatiche
3. Le armi da fuco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione nucleare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.
Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
Le principali novità:
il numero di armi sportive che si possono detenere passa da sei a dodici;
i colpi consentiti nei caricatori passano da 15 a 20 per le armi corte e da 5 a 10 per le armi lunghe;
le licenze di porto d'armi per la caccia e a uso sportivo avranno validità per 5 anni anziché 6
la denuncia di detenzione può essere inviata ai Carabinieri o alla Questura anche tramite Pec;
è stato eliminato l'obbligo di avvisare i propri conviventi maggiorenni di possedere armi
la categoria tiratori sportivi non comprende più solo gli iscritti alle specifiche federazioni aderenti al Coni ma anche gli iscritti a federazioni di Paesi Ue, gli iscritti alle sezioni del Tiro a segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate al Coni.
Il decreto legislativo entrerà in vigore il 14 settembre 2018, salvo le eccezioni previste dall'art. 12:
le nuove disposizioni relative alla durata e alla revoca della licenza (l. 323/1969) e alla licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 22, comma 9, l. 157/1992), che si applicano già all'atto di rinnovo delle licenze, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo;
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 38, comma 4, Tulps, fino a che non sia adottato il decreto regolamentare ex art. 6, comma 2 d.lgs. 204/2010, è assolto presentando un certificato che attesti che il richiedente non è affetto da malattie mentali ovvero da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere;
per i tiratori sportivi che detenevano, alla data del 13 giugno 2017, le armi e i caricatori di alla categoria A, nn. 6 e 7, ovvero caricatori per armi da fuoco in grado di contenere un numero di colpi eccedente i limiti consentiti dalla legge, ovvero per coloro, alla suddetta data, detenevano le armi di cui alla categoria A, n. 8 le si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
i detentori di armi da fuoco della categoria A, nn. 6, 7 e 8, e loro parti devono adempiere alle disposizioni contenute nel presente decreto entro il 31 dicembre 2018.
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