Ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, la firma autografa può sopperire alla mancanza di firma digitale?

Redazione scientifica
11 Settembre 2018

Il TAR Catanzaro si pronuncia sulla legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale in caso dichiarazione redatta in forma analogica priva di firma digitale ma sottoscritta sul cartaceo pdf.

Il fatto. Un società, esclusa da una procedura concorsuale aperta con modalità telematica per aver omesso di sottoscrivere digitalmente la documentazione prima di inviarla (come richiesto dall'art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016), ha chiesto al TAR Calabria l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara.
Secondo la società ricorrente, infatti, il provvedimento di esclusione si è basato sull'erroneo presupposto della mancata integrazione, nonostante non vi siano stati dubbi circa la provenienza da parte della società della documentazione inoltrata.

Firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Innanzitutto il Tribunale Amministrativo Regionale chiarisce che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione di garantire autenticità, integrità e validità di un atto. A tal proposito, il Tribunale Amministrativo Regionale specifica che “il documento in esame – sebbene privo di firma digitale – è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. I riportati adempimenti (..) sono conformi al combinato disposto degli art. 38, co. 1, art. 2, art. 47, co. 1, D.P.R. n. 445/2000 e art. 65, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 82/2005. Quest'ultima norma, in particolare, consente l'inoltro per via telematica alla p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, come accaduto nel caso di specie”.
Nel caso di specie, precisa il Tribunale, la documentazione è stata trasmessa attraverso la piattaforma informatica predisposta ai fini della gara e da ciò non può che derivarne un ulteriore elemento di certezza circa la provenienza ed il contenuto dei documenti trasmessi.
Alla luce di quanto sopra esposto, il TAR Calabria desume l'illegittimità della determinazione espulsiva e annulla il provvedimento.

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