Ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, la firma autografa può sopperire alla mancanza di firma digitale?
11 Settembre 2018
Il fatto. Un società, esclusa da una procedura concorsuale aperta con modalità telematica per aver omesso di sottoscrivere digitalmente la documentazione prima di inviarla (come richiesto dall'art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016), ha chiesto al TAR Calabria l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara.
Firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo. Innanzitutto il Tribunale Amministrativo Regionale chiarisce che la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione di garantire autenticità, integrità e validità di un atto. A tal proposito, il Tribunale Amministrativo Regionale specifica che “il documento in esame – sebbene privo di firma digitale – è stato redatto in forma analogica ma comunque sottoscritto, corredato da copia della carta di identità e trasformato in pdf. I riportati adempimenti (..) sono conformi al combinato disposto degli art. 38, co. 1, art. 2, art. 47, co. 1, D.P.R. n. 445/2000 e art. 65, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 82/2005. Quest'ultima norma, in particolare, consente l'inoltro per via telematica alla p.a. delle dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, come accaduto nel caso di specie”. |