Tribunale di Rieti: vendite telematiche e richieste di visita dell'immobile

11 Settembre 2018

Tribunale di Rieti, con la circolare del 4 aprile 2018, offre precisazioni sulle richieste di visita degli immobili nell'ambito delle vendite telematiche.

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE- SETTORE ESECUZIONI

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai Sigg. Custodi-Professionisti delegati

Oggetto: Avvio delle vendite telematiche - Richieste di visita immobile

Il Giudice dell'esecuzione;

preso atto che in data 10/01/2018 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministro della Giustizia del 5/12/ 2017 che accerta la piena funzionalità del Portale delle Vendite Pubbliche; tenuto conto che, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 3 maggio 2016 n. 59, conv. in l. 30 giugno 2016 n. 119 a decorrere dal 90^ giorno successivo a tale pubblicazione entra in vigore

A) l'art. 569, comma 4, c.p.c.;

B) l'art. 560, comma 5 quarto periodo, c.p.c.

- attese le previsioni dell'art. 161-ter disp. art. c.p.c. e del D.M. 26 febbraio 2015, n 32;

- ritenuta l'opportunità di fornire delle indicazioni ai custodi ed ai professionisti delegati in merito, adotta la seguente

CIRCOLARE

Art. 569, comma 4, c.p.c.

La norma prevede che con la stessa ordinanza con cui il G.E. autorizza la vendita "il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

L'art. 4, comma 5, del d.l. n. 59/2016 cit. prevede che tale norma “si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il 90^ giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis".

In via di prima interpretazione ed applicazione di tale norma, ritenuto che spetti al Giudice dell'esecuzione definire le modalità della vendita, ivi compresa la vendita con modalità telematica, si ritiene che la scelta di modalità telematiche riguarderà solo le vendite autorizzate ex art. 569 c.p.c. successivamente al 10/4/2018, a meno che il Giudice dell'esecuzione non stabilisca in maniera diversa.

Si invitano, dunque, i Professionisti delegati ad attenersi alle ordinanze di delega come adottate dal G.E. sino al 10/4/2018.

Solo ove vi sia espressa richiesta da parte del creditore procedente oppure del debitore esecutato che si proceda, per i successivi esperimenti di vendita delegati, con modalità telematiche, il Professionista Delegato, completato l'esperimento di vendita in corso, rimetterà gli atti al G.E. ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c..

Nelle procedure esecutive nelle quali successivamente al 10/04/2018 si deve ancora autorizzare la vendita oppure nelle procedure nelle quali occorre disporre ulteriori vendite all'esito del negativo esperimento delle vendite contemplate con la delega, la valutazione dell'interesse del creditore, del sollecito svolgimento della procedura dell'avvio delle vendite telematiche e delle relative modalità procedimentali e temporali - tenute conto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 32/2015 e relativa attuazione - sarà effettuata dal G.E.., sentite le parti ed il custode/delegato.

Art. 560 comma 5, terzo e quarto periodo c.p.c..

L'art. 560 comma 5 dal terzo periodo c.p.c. prevede che "Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro 1 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessi ad impedire che essi abbiano contatti tra loro".

Successivamente al 10 aprile 2018, dunque, le prenotazioni delle visite devono essere effettuate esclusivamente tramite la richiesta sul portale delle vendite pubbliche.

È fatto divieto ai custodi di consentire visite secondo altre modalità.

Il mancato rispetto di detta disposizione e dei tempi di visita previsti costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico di custode.

Si raccomanda ai custodii di tenere in considerazione anche per la gestione delle visite le specifiche tecniche adottate dal Responsabile SIA, disponibili sul seguente sito:

https://pst.giustizia.it/PST/rsources/cms/documents/Portale_delle_Vendite_Specifiche_Tecniche_26062017.pdf

Si invitano i custodi a consultare il manuale Back Office - richieste di visita immobile, disponibile al seguente indirizzo:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Manuale_utente_BackOffice_Richieste_Visita_Immobile.pdf, da indicare agli interessati alle visite che richiedano spiegazioni sulle modalità di prenotazione.

Si dispone la trasmissione della presente circolare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti, ai Coordinatori dei delegati per la diffusione tra tutti i professionisti inseriti nell'albo di custodi e delegati.

Rieti, 4 aprile 2018

Il Giudice dell'esecuzione

Enrica Ciocca

Il Presidente del tribunale

Pierfrancesco de Angelis

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