Ministero dell’Interno: indicazioni per lo sgombero di immobili occupati e censimento degli occupanti
11 Settembre 2018
Con circolare del 1 settembre 2018, il Ministero dell'Interno ha fornito alcune precisazioni per l'esecuzione di sgomberi, ritenuti essenziali al fine di contrastare il fenomeno dell'occupazione arbitraria di immobili.
Poiché l'art. 11 d.l. n. 14/2017 prevede che il Prefetto debba individuare una scala di priorità che tenga conto della tutela delle famiglie in situazioni di disagio economico o sociale, al fine di assicurare il concorso della Forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di sgombero, il Ministero ritiene necessario che il Prefetto stesso sia in possesso di tutti gli elementi utili in tal senso, tra cui le notizie in merito all'immobile, al suo stato e agli occupanti. Al contrario di quanto avviene per le informazioni sugli immobili (facilmente reperibili dagli atti in possesso dell'amministrazione comunale o da quelli prodotti dal proprietario), difficile è l'acquisizione di notizie riguardanti le persone presenti all'interno dello stesso stabile, «imprescindibili e rilevanti per l'accertamento delle singole situazioni personali». Pertanto, unica soluzione percorribile secondo il Ministero è quella di un censimento degli occupanti condotto «anche in forma speditiva» sotto la regia dei Servizi sociali dei Comuni e, qualora occorra, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale, nelle forme ritenute più adeguate in relazione alle singole fattispecie. Obiettivo del censimento deve essere quello di identificare gli occupanti e la composizione dei nuclei familiari, con particolare riguardo alla presenza di minori o altre persone in condizione di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale, in modo da acquisire un quadro completo della situazione e, in particolar modo, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica conseguenti all'esecuzione dello sgombero.
Sarà possibile, inoltre, verificare la situazione reddituale dei diretti interessati e della loro rete parentale non solo grazie alle risultanze dell'anagrafe tributaria ma anche agli accertamenti specifici demandati alla Guardia di Finanza. In tale contesto sarà anche possibile verificare l'esistenza di legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati. Soltanto qualora all'esito degli accertamenti si abbia fondato motivo di ritenere che i soggetti in situazione di fragilità coinvolti dallo sgombero non abbiano la possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione, i Servizi sociali e i Comuni dovranno attivare specifici interventi, che nella misura in cui siano ritenuti adeguati dai competenti uffici comunali non potranno essere considerati negoziabili. Per tutti gli occupanti che non si trovano in situazioni di fragilità, invece, potrà essere ritenuta sufficiente l'assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi nell'immediatezza dell'evento come ad esempio strutture di accoglienza dove collocare gli occupanti per il tempo strettamente necessario all'individuazione di soluzioni alloggiative alternative. Nella fase successiva allo sgombero, infine, sarà cura degli enti preposti compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano permettere di sostenere percorsi di inclusione sociale delle persone in situazione di fragilità, anche all'interno di particolari strategie di intervento condivise con le Regioni. |