Il Consiglio di Stato sull'istituto della cooptazione

Redazione Scientifica
11 Settembre 2018

Il carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto della cooptazione impone di ritenere che gli operatori economici che intendono avvalersene devono presentare una dichiarazione espressa ed univoca, per evitare un uso improprio con...

Il carattere eccezionale e derogatorio dell'istituto della cooptazione impone di ritenere che gli operatori economici che intendono avvalersene devono presentare una dichiarazione espressa ed univoca, per evitare un uso improprio con finalità elusive della disciplina inderogabile in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344).

L'istituto della cooptazione previsto dall'art. 92, comma 5, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è stato oggetto di ampia elaborazione da parte della giurisprudenza amministrativa: costituisce una forma di cooperazione nell'esecuzione dell'appalto che consente ad imprese di piccole dimensioni di poter operare nel mercato delle commesse pubbliche pur in mancanza del possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico - professionali di norma richiesti per la partecipazione come concorrente alle procedure di evidenza pubblica. Si spiega, così, il limite posto dall'art. 92, comma 5, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per il quale il concorrente può cooptare altra impresa nel limite dell'esecuzione del 20 per cento e sempre che le qualificazioni possedute siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori che la cooptata si è impegnata a realizzare.

La disposizione pone una regola speciale rispetto alla disciplina della ripartizione dei requisiti di partecipazione nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di impresa dall'art. 92, comma 2, d.P.R. 207 cit., che si giustifica con le particolari caratteristiche dell'istituto della cooptazione.

L'associazione in cooptazione costituisce un particolare modello di collaborazione nell'esecuzione dell'appalto, la cui disciplina è quella dei raggruppamenti temporanei di impresa, salvo specifiche previsioni strettamente correlate alle caratteristiche dell'istituto che si atteggiano, pertanto, a regole speciali, come quella dell'art. 95, comma 5, d.P.R. n. 207 sui requisiti di partecipazione.

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