Gara da aggiudicare “a corpo” e rilevanza delle indicazioni contenute nell'elenco prezzi

Francesco Renda
11 Settembre 2018

La sentenza afferma che, negli appalti a corpo, in cui la somma complessiva offerta in gara copre l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, l'elenco analitico dei prezzi risulta irrilevante e connotato da un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale.

Il caso. La controversia trae origine dalla gara bandita dalla SO.GA.ER. spa – Società gestione Aereoporti Cagliari Elmas per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del raccordo “MIKE e strada perimetrale” all'interno dell'aeroporto di Cagliari, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con prezzo a corpo.

Nello specifico, l'amministrazione appellante denunciava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa aveva statuito che, in un appalto a corpo, l'elenco analitico delle singole voci di costo è irrilevante, risultando di converso essenziale il solo importo complessivo finale offerto per il compimento dell'intera opera.

Secondo la ricostruzione dell'appellante, difatti, ove, nell'ambito di un appalto pubblico di lavori da aggiudicarsi a corpo, il disciplinare di gara preveda a pena di esclusione la non modificabilità dei prezzi unitari, l'amministrazione ben può disporre l'esclusione dei concorrenti che, in sede di formulazione dell'offerta, apportino modifiche all'elenco dei prezzi unitari predisposto dalla stazione appaltante.

La determinazione del corrispettivo negli appalti da aggiudicare a “corpo” e la sostanziale irrilevanza delle singole voci di costo (c.d. prezzi unitari).

Il Consiglio di Stato afferma innanzitutto che nelle gare da aggiudicare con prezzo a “corpo” il corrispettivo viene determinato in una somma fissa e invariabile, risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta.

In tali casi l'elemento essenziale dell'offerta è dunque costituito solo e soltanto dall'importo finale formulato dall'operatore per il compimento dell'intera opera.

I prezzi unitari indicati nel c.d. elenco prezzi tratti dai listini ufficiali, precisa la sentenza, sono invece muniti di un mero valore indicativo delle singole voci di costo che hanno concorso a formare il prezzo finale e risultano dunque estranee al contenuto essenziale dell'offerta e al relativo contratto.

Il principio trova conferma nell'art. 59, comma 5 d. lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce che “per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”.

In tale prospettiva, prosegue il Collegio, un disciplinare che preveda a pena di esclusione, per i lavori da aggiudicarsi a corpo, la non modificabilità dei prezzi unitari individuati dalla stazione appaltante è nullo per violazione dell'art. 83, comma 3 d. lgs. 50 del 2016, che sancisce la nullità di tutte le clausole che introducano cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

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