L’individuazione del dies a quo per l’impugnativa degli esiti della gara
12 Settembre 2018
Anche alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale affermato dalla Corte di giustizia UE con la decisione 8 maggio 2014, C-161/13, il termine per l'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 5, c.p.a. decorre dalla ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all'articolo 79 del previgente codice, che corrisponde nella sua parte essenziale all'articolo 76 del d.lgs. 50/16; peraltro la mancanza, nella comunicazione di aggiudicazione trasmessa dalla stazione appaltante, di elementi sufficienti per formulare censure di legittimità onera la parte interessata di diligentemente e tempestivamente attivarsi per acquisire una compiuta conoscenza degli atti di gara, attraverso gli strumenti normativamente contemplati (in particolare, l'accesso semplificato previsto dall'art. 76, comma 2, lett. b)), del d.lgs. n. 50 cit., al fine di evitare l'inutile decorso del termine a pena di decadenza per proporre l'impugnazione in sede giurisdizionale (conf. CdS, V, 23 gennaio 2018, n. 421).
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