L'indennità di preavviso non rientra nella responsabilità solidale del committente

Nicola Antonio Nicoletti
13 Settembre 2018

In caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi. Nell'ipotesi di condanna della committente, quale responsabile solidale, da quanto dovuto dovranno essere detratti gli importi che non costituiscono elementi retributivi ma spettanze accidentali o risarcitorie e indennitarie.A tal fine, l'indennità di mancato preavviso non presenta natura retributiva ma risarcitoria, poiché viene corrisposta in seguito ad un inadempimento.
La massima

In caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003.

Nell'ipotesi di condanna della committente, quale responsabile solidale, da quanto dovuto dovranno essere detratti gli importi che non costituiscono elementi retributivi ma spettanze accidentali o risarcitorie e indennitarie. A tal fine, l'indennità di mancato preavviso non presenta natura retributiva ma risarcitoria, poiché viene corrisposta in seguito ad un inadempimento.
Il caso

Il lavoratore adiva con ricorso il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, formulando domande inerenti il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro.

Nel corso del giudizio detta società falliva e ciò comportava la rinuncia del lavoratore alle domande avanzate in giudizio contro la stessa. Il giudizio proseguiva nei confronti di altra società, committente, nei cui confronti il lavoratore agiva ex art. 29,d.lgs.n. 276 del 2003, e con azione diretta, ex art. 1676, c.c.

Il lavoratore pretendeva che la società gli corrispondesse, nella sua veste di committente, la retribuzione relativa a diversi mesi di lavoro, quote del TFR e infine, l'indennità sostitutiva del preavviso relativa al subito licenziamento.

Il Tribunale, con sentenza condannava la società committente alla corresponsione, in favore del lavoratore, di tutte le somme come richieste nel ricorso introduttivo.

In particolare, la sentenza di primo grado qualificava dette somme genericamente, come “compensi per lavoro subordinato”, riconoscendo altresì sulle stesse il maturare di interessi e rivalutazione.

Avverso la sentenza, la società committente proponeva appello.

La questione

La questione esaminata dalla Corte di appello di Caltanissetta è la seguente:

a) ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis applicabile: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.

b) l'indennità di mancato preavviso rientra nei “trattamenti retributivi” dovuti dal committente al lavoratore, ex d.lgs. n. 276 del 2013?

La soluzione giuridica

La Corte di appello di Caltanissetta sul punto, ha accolto l'appello proposto dalla società committente.

La Corte ha infatti ritenuto che “fra le ‘voci' di credito che il giudice di primo grado ha riconosciuto dovute al ricorrente figura l'indennità di mancato preavviso”.

Trattasi, a parere della Corte di appello “di indennità avente natura risarcitoria e dunque non può essere inclusa fra i trattamenti retributivi, soltanto per i quali (oltre che per i contributi previdenziali) l'art. 29 prevede l'obbligazione solidale del committente”.

Osservazioni

Si tratta di una decisione che fonda le proprie radici non solo sui fatti di causa, ma anche sull'analisi del testo normativo e che appare conforme agli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità solidale del committente.

Il dato normativo è chiaro nel riservare al lavoratore la tutela accordata nei confronti del responsabile solidale, esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi.

È evidente che non può essere attribuita natura di “elemento retributivo” a tutte le voci che compongono la busta paga. Sono infatti da escludere gli elementi di natura fiscale, quale per esempio l'addizionale comunale e sono da escludere parimenti anche l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie e permessi non goduti e l'indennità di malattia (circ. INPS 53/2007).

Con riferimento specifico alla indennità per il mancato preavviso la Suprema Corte di cassazione in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire che “l'indennità sostitutiva del preavviso non presenta affatto natura retributiva, ma risarcitoria, poiché viene corrisposta in seguito ad un inadempimento” (Cass. 28 maggio 1992, n. 6406).

Pertanto, nell'ipotesi di condanna della committente, quale responsabile solidale, da quanto dovuto, correttamente dovranno essere detratti gli importi che non costituiscono elementi retributivi ma spettanze accidentali o risarcitorie e indennitarie.

Rimane la sensazione, nonostante le azioni di equilibrio della giurisprudenza, che la normativa in materia di responsabilità solidale del committente, anche a seguito delle più recenti modifiche, attribuisca a quest'ultimo eccessivi oneri, risolvendosi l'applicazione della norma il più delle volte in una operazione di certificazione più che di accertamento.

Trattasi pur sempre di una responsabilità generata da patologie proprie di un rapporto di lavoro, tra lavoratore e datore di lavoro, rispetto al quale il committente, novello Desmond Doss è e rimarrà sempre estraneo.