Tribunale di Arezzo: amministratori giudiziari e incompatibilità

14 Settembre 2018

Il Tribunale di Arezzo, con la circolare del 17 luglio 2018, chiarisce i casi in cui vi è incompatibilità con il ruolo di amministratore giudiziario.

TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE FALLIMENTARE

Oggetto: Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 54.

Come noto, con d.lgs. n. 54/2018 (in vigore dal 25 giugno 2018) sono state apportate modifiche al c.d. codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) e introdotte nuove ipotesi di incompatibilità per l'assunzione e l'esercizio dell'ufficio di amministratore giudiziario.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto, le nuove disposizioni, recepite nell'ultimo comma dell'art. 28 della legge fallimentare, troveranno applicazione anche nei confronti del curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 32, secondo comma (e, quindi, pure del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale nominati nelle procedure di concordato preventivo).

Per effetto della novella legislativa, l'art. 35, comma 4-bis del "codice antimafia", dispone l'incompatibilità all'assunzione dell'incarico di coloro che "sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.
Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali".

Al fine di consentire la corretta assunzione dell'incarico, il soggetto nominato dovrà, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, depositare, in modalità telematica, la "dichiarazione di incompatibilità" di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Nella medesima dichiarazione, oltre all'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 4-bis, il soggetto incaricato dovrà indicare l'eventuale "esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento".

In sintesi, a decorrere dall'entrata in vigore della novella legislativa (25 giugno 2018) i destinatari della presente circolare, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

-i curatori (commissari e liquidatori giudiziali) al momento dell'accettazione dell'incarico dovranno sempre dichiarare l'insussistenza delle cause di incompatibilità ex art. 35, comma 4-bis d.lgs. n. 159/2011 o, in caso contrario, rifiutare l'incarico, indicandone il motivo. In proposito, si precisa che per "Ufficio Giudiziario" si intende l'intero Tribunale di Arezzo (con esclusione della Procura della Repubblica in quanto costituente altro Ufficio Giudiziario) e non soltanto la sezione fallimentare.

-i curatori (commissari e liquidatori giudiziali) al momento dell'accettazione dell'incarico dovranno dichiarare l'eventuale sussistenza dei rapporti, di cui all'art. 35, comma 4-bis d.lgs. n. 159/2011, con magistrati del distretto di Corte d'appello di Firenze (diversi dai magistrati del Tribunale di Arezzo), senza necessità di una esplicita dichiarazione in caso di insussistenza;

-per quanto riguarda gli incarichi già in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa (25 giugno 2018), i curatori, commissari giudiziali, liquidatori e coadiutori già nominati a tale data non dovranno rendere, con riferimento ai predetti incarichi, alcuna dichiarazione (anche nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità introdotte con la novella).

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, "in caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto". Il mancato adempimento all'obbligo dichiarativo, nei termini indicati dall'art. 35, comma 1, così come l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità emersa dalla dichiarazione depositata, sarà motivo di sostituzione del soggetto nominato.

La nuova disciplina troverà applicazione anche nei confronti del coadiutore nominato ai sensi dell'art. 32, comma 2, l.fall.: i curatori provvederanno a richiedere e ricevere la sua dichiarazione (necessaria) di insussistenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti particolari con magistrati del Tribunale di Arezzo e quella (eventuale) di sussistenza di rapporti particolari con altri magistrati del distretto. La dichiarazione ricevuta dovrà essere depositata telematicamente entro due giorni dalla ricezione.

L'obbligo dichiarativo grava sul solo coadiutore nominato ai sensi dell'art. 32, comma 2, l.fall., ossia colui che viene incaricato di attività che potrebbero essere svolte dallo stesso curatore e che vengono affidate ad altri solo per ragioni pratiche (il consulente del lavoro, il geometra o il notaio incaricati di curare le trascrizioni o le cancellazioni presso i registri immobiliari, il legale consulente nella predisposizione del progetto di stato passivo, il commercialista incaricato di ricostruire la contabilità aziendale, la persona fisica incaricata della catalogazione e della conservazione delle scritture contabili e delle carte aziendali).

Rimangono, invece, esclusi dalla nozione di coadiutore gli avvocati difensori in una determinata controversia, il notaio incaricato di redigere gli atti di vendita, il consulente tecnico di parte in un processo e lo stimatore.

Considerato il tenore dell'art. 35, comma 4-bis, d.lgs. n. 159/2011— al di là dei rapporti di parentela e affinità, che sono oggettivamente individuabili - il "rapporto di assidua frequentazione", per la quale deve intendersi "quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattasi nel tempo e connotato da reciproca confidenza" implica una valutazione soggettiva che è rimessa alla ragionevole discrezionalità di chi deve rilasciare la dichiarazione, ma che potrà essere successivamente sindacata nel merito da chi è preposto alla vigilanza sul rispetto della legge (in primis i magistrati che conferiscono gli incarichi e che presiedono le procedure nell'ambito delle quali gli incarichi vengono conferiti).

Si allega alla presente circolare il modello di accettazione ex art. 29 l.fall., integrato con la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 159/2011.

Infine, come già fatto dal giudice delegato nella comunicazione del 30 gennaio 2018, diramata su Falico, si invitano i Curatori al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nelle "linee guida" adottate il 17 ottobre 2017 (pag. 2-3), con specifico riferimento alle lettere i) ed I) della parte generale, concernenti la nomina dei difensori e coadiutori della procedura («i] qualora sia richiesta autorizzazione ad agire ovvero a resistere in giudizio, indichino il nominativo del difensore che si intende nominare ai sensi dell'art. 25 n. 6) l.fall., precisando se e quanti incarichi il professionista abbia già ricevuto nell'ambito della medesima procedura ovvero in altre procedure da parte del medesimo curatore .... il Curatore, in ogni caso, non potrà nominare legali della procedura professionisti facenti parte del suo stesso studio ovvero coloro ai quali ha conferito mandato di assistenza per questioni di carattere personale. l]qualora sia richiesta autorizzazione alla nomina di coadiutore, indichino il nominativo del professionista allegando altresì dichiarazione di quest'ultimo circa il numero degli incarichi già ricevuti in seno alla sezione fallimentare nell'anno solare in corso ed in quello precedente; la nomina del coadiutore dovrà

preferibilmente avvenire tra i soggetti iscritti all'Albo dei c.t. u. presso questo Tribunale, salvo che non ricorrano particolari ragioni ostative»).

Ciò al fine di consentire la massima rotazione nella attribuzione degli incarichi.

In proposito, si rappresenta che, nel caso di mancata osservanza ditali disposizioni, il giudice delegato procederà a scegliere autonomamente il professionista da nominare e la condotta del Curatore costituirà elemento di valutazione all'atto del conferimento di nuovi incarichi.

Si provveda a cura della Cancelleria alla pubblicazione sul sito del Tribunale di Arezzo, ed all'invio all'Ordine degli Avvocati di Arezzo e Dottori Commercialisti per la diffusione, oltre che a tutti i curatori.

Arezzo, 17 luglio 2018

Il Presidente del Tribunale

Dr.ssa Clelia Galantino

Il Presidente del Collegio Fallimentare

Dr. Carlo Breggia

I Giudici Delegai

Dr. Antonio Picardi

Dr.ssa Michela Grillo

Depositato In Cancelleria il 17 luglio 2018


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