Sull’interpretazione sostanzialistica dell’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 97, comma 6, c.c.p.

Redazione Scientifica
31 Agosto 2018

Non è condivisibile la tesi secondo cui la recente modifica dell'art. 97 comma 6 del codice del 2016 nella parte in cui prevede che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge...

Non è condivisibile la tesi secondo cui la recente modifica dell'art. 97 comma 6 del codice del 2016 nella parte in cui prevede che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (che si coordina al comma precedente che non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti retributivi inferiori) avrebbe parificato quanto a immodificabilità la indicazione del costo della manodopera a quella degli oneri per la sicurezza per i quali parimenti non sono ammessi scostamenti al ribasso.

Il Collegio ritiene, infatti, di aderire ad una interpretazione sostanzialistica dell'obbligo di dichiarazione previsto dalla legge relativamente ad entrambe le voci di costo.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza non produce la automatica esclusione dell'offerta qualora l'impresa li abbia comunque considerati nel prezzo complessivo (Consiglio di Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554).

Allo stesso modo anche un'erronea indicazione del costo della manodopera non può comportare l'esclusione qualora risulti (o non sia contestato) che i salari pagati dall'impresa non siano inferiori a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge così come prevede il comma 6 dell'art. 97 del codice.

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