Modifiche del RTI tra la fase di prequalifica e quella di gara
14 Settembre 2018
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa nelle procedure ristrette la fase di pre-qualificazione ha lo scopo di fare acquisire all'amministrazione la conoscenza del mercato nel settore di riferimento, per definire i requisiti che gli operatori economici devono possedere per partecipare alla successiva gara, senza alcuna conseguenza sulla svolgimento di quest'ultima. Da ciò viene ricavata la conseguenza secondo cui la validità della costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese va valutata esclusivamente al momento della presentazione dell'offerta (tra le altre Cons. Stato, IV, 13 marzo 2013, n. 1243).
Ciò a maggior ragione nel caso in cui il bando bando di gara non contempli alcuna preclusione a modifiche “in diminuzione” dei raggruppamenti temporanei di imprese.
Deve pertanto escludersi che con il venir meno nella fase di gara vera e propria di alcuni operatori economici componenti del raggruppamento temporaneo di imprese presentatisi nella prodromica fase di pre-qualifica si sia avverata alcuna causa di esclusione a carico di quest'ultimo. |