Le Sezioni unite della Cassazione penale hanno depositato le motivazioni relative alle questioni loro sottoposte: 1) se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile...
Le Sezioni unite della Cassazione penale hanno depositato le motivazioni relative alle questioni loro sottoposte:
- se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto alla querela;
- se durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa, ai sensi del d.lgs. cit., operi la sospensione del termine di prescrizione.
Il ricorso era stato segnalato dal Coordinatore dell'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi al Primo Presidente, per valutarne l'assegnazione alle Sezioni unite delle suddette questioni ritenute di particolare rilevanza.
Nello specifico, l'art. 12 d.lgs. 36/2018, rubricato Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela stabilisce:
al comma 1, che «Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»;
a al comma 2, che «Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».
La rimessione alle Sezioni unite era finalizzata a chiarire:
se – ritenuto l'incombente configurabile anche nella sede della legittimità – l'avviso alla persona offesa debba essere dato in relazione ai ricorsi che l'Ufficio spoglio della Corte di cassazione seleziona per l'inoltro alla speciale Sezione per le inammissibilità (eccetto quelli ivi destinati per la rilevazione della già maturata prescrizione del reato) e comunque, in generale, in relazione ai ricorsi inammissibili;
se vi è la possibilità di far operare, per il termine trimestrale di cui la persona offesa usufruisce per la proposizione della querela, il regime di sospensione del termine della prescrizione previsto dall'art. 159 c.p.
Le Sezioni unite hanno affermato che:
per i reati commessi prima del giorno di entrata in vigore del d.lgs. 36/2018 (9 maggio 2018)e divenuti perseguibili a querela, il termine di proponibilità della querela stessa decorre, ove il procedimento non sia pendente, da detto giorno allorché la persona offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto;
in caso di pendenza del procedimento, invece, il termine per proporre querela decorre dal giorno in cui quella persona sia stata informata dall'autorità giudiziaria, ancorché abbia già avuto notizia del fatto costituente reato.
Tuttavia, specificano i giudici della S.C.: «[…] onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria, l'avviso alla persona offesa non debba essere dato quando risulti dagli atti che il diritto di querela sia già stato formalmente esercitato; che l'offeso abbia, in qualsiasi atto del procedimento, manifestato la volontà di instare per la punizione dell'imputato; che l'offeso abbia rinunciato al diritto di querela in modo espresso o tacito ai sensi dell'art. 124, c.p.; che il diritto di querela sia estinto a norma dell'art. 126 c.p.; che sia intervenuta remissione della querela; che la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile. Nelle indicate situazioni deve essere immediatamente dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza o per remissione di querela».
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