I principi generali non determinano particolari limiti agli affidamenti sotto i 40.000 euro

Giusj Simone
17 Settembre 2018

Fino all'importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali richiamati dall'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice – il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i citati principi generali non determinano particolari limiti.

Il caso. Nel caso di specie, viene all'attenzione del TAR molisano la legittimità della procedura di gara semplificata avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016, da un'amministrazione comunale per l'affidamento di una serie di servizi diversi e variegati (servizi di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti differenziati, pulizia stradale, manutenzione e cura del verde pubblico, manutenzione del cimitero e scavo di fosse per tumulazione, servizio di trasporto persone – autista scuolabus) per un importo complessivo inferiore a 40.000 euro. Parte ricorrente lamenta di non essere stata invitata alla predetta procedura (soltanto quattro ditte sono state invitate a presentare un'offerta), nonostante la specificità delle proprie competenze nei servizi oggetto di affidamento, e si duole per non aver l'amministrazione comunale espletato una regolare gara di appalto aperta al più ampio confronto di offerte, in asserito contrasto coi principi del favor partecipationis, della libera concorrenza, dell'economicità e della trasparenza.

I rilievi del TAR. L'adito TAR rileva che, a dispetto di quanto sostenuto da parte ricorrente, il nuovo Codice degli appalti (declinato nel D. lgs. n. 50/2016) ha interamente riformulato e riscritto i procedimenti contrattuali sotto-soglia comunitaria, evidenziando che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possono procedere “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, possono cioè fare a meno anche del confronto di offerte; la procedura negoziata previa consultazione è invece richiesta per gli importi tra i 40 mila e i 150 mila euro (cit. art. 36, comma 2, lett. b).

Trattandosi, pertanto, nel caso di specie di un affidamento diretto di servizi per un importo-base inferiore ai 40 mila euro, ben avrebbe potuto, l'Amministrazione comunale, prescindere dal confronto di offerte. Né, ad avviso del TAR, può costituire motivo di illegittimità la natura eterogenea dei servizi oggetto di affidamento, ben potendo una categoria aperta di servizi analoghi o assimilabili o indipendenti essere affidati, per ragioni di economicità, in blocco con procedura unica, cosiddetta “multiservice” (cfr., Cons. Stato, Sez. V, n. 3220/2014; TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 1248/2017).

Ad ogni buon conto, aggiunge l'adito TAR, se è vero che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, e quindi anche gli affidamenti diretti, devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del medesimo Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è altrettanto vero che gli eventuali motivi di ricorso addotti avverso tali procedure devono illuminare a sufficienza i profili di violazione di tali principi.

Il principio. Fino all'importo dei 40 mila euro – ferma restando la cornice dei principi generali – il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'art. 36, comma 2, lett. a), non determinano particolari limiti. Si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista nell'art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi in particolare all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno), di guisa che, nel caso degli importi inferiori ai 40 mila euro non si pone neppure il problema di coniugare l'affidamento diretto con l'esigenza di una adeguata motivazione.

In conclusione, tenuto conto che i) l'Amministrazione ha dato conto, nell'atto conclusivo della procedura, del fatto che non è stato possibile ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dal Mercato elettronico della P.A. (M.e.P.A.), trattandosi – a dire dell'Amministrazione medesima – di strumenti che presentano “difficoltà nella comparazione dei prezzi e nella tipologia di servizi offerti rispetto a quelli necessari”; ii) la motivazione appare laconica ma non incongrua, poiché, in effetti, proprio l'eterogeneità dei servizi oggetto di affidamento avrebbe potuto rendere difficoltoso e lento il ricorso a quegli strumenti di acquisto, trattandosi di modalità di acquisto idonee per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard; iii) i motivi del ricorso non illuminano a sufficienza i dedotti profili di violazione dei principi nel cui rispetto devono avvenire gli affidamenti diretti, il TAR respinge le doglianze di parte ricorrente, ritenendo la procedura seguita dall'Amministrazione coerente con il dettato di legge.

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