Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di decidere autonomamente se suddividere l’appalto in lotti in base a qualsiasi motivo ritenuto rilevante

Lavinia Samuelli Ferretti
18 Settembre 2018

È giustificata la scelta dell'Amministrazione di non suddividere la gara in lotti ove tema che l'esigenza di coordinamento dei diversi operatori possa pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Il caso. L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha indetto la procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di vigilanza armata e di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza presso le sedi universitarie specificate nel bando. La società ricorrente, esclusa, ha impugnato gli atti di gara deducendo, tra le altre, la mancata motivazione, con violazione dell'art. 51 D.lgs. 50/16, della omessa suddivisione in lotti del servizio di vigilanza armata, con separazione di quest'ultimo da quello di manutenzione degli impianti di proprietà dell'Università. Infatti la mancata suddivisione dei lotti della gara ha impedito la partecipazione della società ricorrente come “concorrente singolo”.

La soluzione. Il Collegio rigetta il ricorso. Sulla omessa suddivisione della gara in lotti il TAR rileva in primo luogo che l'art. 51 D.lgs. n. 50 del 2016 «non impone in modo assoluto alle Amministrazioni aggiudicatrici di provvedere la suddivisone in lotti funzionali, ex art. 3, comma 1, lett. qq) ovvero in lotti prestazionali, ex art. 3, comma 1, lett. ggggg), onde favorire le possibilità di accesso alle commesse pubbliche da parte delle imprese piccole e medie». Le Amministrazioni, infatti hanno la facoltà formulare una motivazione espressa che giustifichi la mancata suddivisone dell'appalto in lotti o nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli artt. 99 e 139. Sul punto il TAR richiama il Considerando n. 78 della Direttiva 2014/24/UE a mente del quale le amministrazioni hanno la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritenuto rilevante, senza essere soggette a supervisione amministrativa o giudiziaria. La scelta dell'amministrazione di non suddividere in lotti potrebbe consistere, ad esempio «nel fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto…».

In secondo luogo il Collegio rileva che la mancata suddivisione in lotti deriva dalla circostanza che il servizio è da considerarsi funzionalmente unitario dal momento che è fuori di dubbio che l'attività di manutenzione svolga una funzione sussidiaria ed ancillare rispetto alla vigilanza armata che costituisce nettamente la prestazione principale. Tale assunto è confermato dal fatto che per la prestazione secondaria è richiesto un importo del corrispettivo nettamente inferiore rispetto a quello programmato per la prestazione principale.