Scontro fra veicoli e ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado

Paolo Mariotti
Raffaella Caminiti
19 Settembre 2018

Nel caso di scontro fra veicoli, quando trova applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.?
Massima

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2 , ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione della sentenza, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.

Il caso

La vicenda da cui trae origine l'ordinanza ha per protagonista un motociclista che, rimasto vittima di un incidente stradale occorsogli mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, conveniva in giudizio il proprietario del veicolo antagonista, ritenuto esclusivo responsabile, e il suo assicuratore della RCA, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Tale domanda era parzialmente accolta dal Tribunale che, attribuitogli un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura del 10%, condannava i convenuti, in solido, a corrispondergli una somma inferiore a quella da lui richiesta, non riconoscendogli inoltre il risarcimento del danno da mancato guadagno derivante, secondo quanto sostenuto dall'attore, dalla necessitata cessazione della sua attività lavorativa di ristoratore, compensando interamente le spese di lite.

La Corte d'appello, adita dal motociclista per la riforma della predetta sentenza, accoglieva il gravame soltanto in punto di compensazione delle spese di lite, respingendolo per il resto. Era, pertanto, confermata la sussistenza del concorso di colpa del conducente del ciclomotore, così come accertato e dichiarato dal Tribunale.

Il motociclista proponeva, quindi, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dolendosi, in particolare, del fatto che la Corte territoriale avesse, a suo giudizio, erroneamente applicato alla fattispecie il primo comma dell' art. 2054 c.c. , dovendosi invece ritenere sussistente – vista la dinamica del sinistro, consistente nello scontro fra due veicoli – l'ipotesi di cui al comma 2.

La questione

Nel caso di scontro fra veicoli, quando trova applicazione la presunzione di pari e concorrente responsabilità dei conducenti prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ?

Le soluzioni giuridiche

I giudici di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione affinché proceda a un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nell'ordinanza.

Il Collegio muove dall'esame della seconda doglianza del motivo che qui rileva, ponendosi la stessa come antecedente logico e fattuale rispetto alla prima (inosservanza delle norme regolatrici della ripartizione degli oneri probatori nell'ipotesi di scontro fra veicoli, disciplinata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. ), con cui il ricorrente assume che non siano state considerate dalla Corte di merito le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, attraverso le quali, a detta del motociclista, era chiaramente desumibile l'irreprensibilità della sua condotta di guida, lamentando dunque che la sentenza impugnata fosse del tutto priva di argomentazioni logicamente comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere l'esistenza di un suo concorso di colpa.

Riesaminate complessivamente le predette deposizioni testimoniali, le stesse potrebbero costituire una prova totalmente liberatoria per il conducente del ciclomotore in ordine al concorso colposo, per quanto minimo, ravvisato dai giudici di merito a suo carico, consentendo così il superamento della presunzione di corresponsabilità, pur nell'ambito interpretativo dell'art. 2054, comma 2, c.c. .

La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso e, rifacendosi al proprio orientamento consolidato, ribadisce il carattere sussidiario della presunzione legale di pari responsabilità, la quale opera soltanto se non sia possibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti.

In tale prospettiva, l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo di precedenza da parte di uno dei conducenti non esime il giudice dal verificare la condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro stradale, onde stabilire se questi abbia a sua volta violato o meno le norme del codice della strada e le normali regole di prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto.

Soltanto in caso di riscontrata violazione di tali norme da parte dell'altro conducente si può giungere all'affermazione di una colpa concorrente (sul punto, ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124, Cass. civ., sez. VI, 14 aprile 2015, n. 7447, Cass. civ., sez. VI, 16 settembre 2013, n. 21130, Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2012, n. 9528, Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2004, n. 4755 tra le sentenze di merito, Trib. Bergamo, sez. IV, 23 gennaio 2018, n. 150, Trib. Lucca, 9 marzo 2018, n. 414, Trib. Ancona, sez. II, 5 ottobre 2017 n. 1584, Trib. Taranto, sez. III, 19 luglio 2017, n. 2065, App. Milano, 28 novembre 2016, n. 4415 ).

Nell'ordinanza è, inoltre, enunciato il seguente principio di diritto:

«il giudice di merito deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro, logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento attraverso un completo esame delle prove raccolte e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice d'appello, dei limiti posti dal principio devolutivo».

Osservazioni

In caso di incidente stradale, allorché si verifichi uno scontro fra i veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso, in ugual misura, alla causazione dei danni che ne sono derivati, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. .

Questa disposizione codicistica, tuttavia, può essere applicata soltanto quando le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta colposa dei conducenti coinvolti nel sinistro abbia cagionato l'evento dannoso.

Il giudice, che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dalla richiamata norma, essendo necessario verificare, contestualmente, se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile.

A tal fine vengono in rilievo le modalità di verificazione dell'incidente stradale, la condotta di marcia dei veicoli e a tutte le circostanze attinenti al fatto concreto.

E così, quando può ritenersi sufficientemente provata la determinante influenza della colpa di uno solo dei conducenti nella causazione del sinistro ovvero quando sia appurato che la sua condotta abbia avuto efficienza causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso, questi potrà essere condannato al risarcimento dei danni arrecati al conducente del veicolo antagonista, ciò in quanto l'accertamento in concreto della sua colpa esclusiva e, al contempo, della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, sì da escludere un concorso di colpa a suo carico (ex pluribus, Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2015, n. 18631;Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2008, n. 29883 ).

La presunzione legale di pari responsabilità è applicabile quando sia impossibile stabilire non soltanto il grado di colpa dei conducenti, ma anche la sequenza causale del sinistro, ovvero laddove non sia possibile ricostruire con sufficiente esattezza (come nel caso di contrastanti risultanze istruttorie) la precisa dinamica dell'incidente stradale (Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2007, n. 195; più recentemente, per il merito, Trib. Salerno, 16 giugno 2016, n. 2878).

Guida all'approfondimento

Redazione Scientifica, Presunzione di concorso di colpa dei conducenti ex art. 2054 c.c., in Ridare.it, 22 Dicembre 2017;

Redazione Scientifica, Funzione sussidiaria della presunzione di colpa nella rc auto, in Ridare.it, 31 Agosto 2017;

GEA G., Prova liberatoria nell'ambito della circolazione stradale, in Ridare.it, 24 Luglio 2017;

Redazione Scientifica, Impossibile accertare il punto d'urto: scatta la presunzione di responsabilità, in Ridare.it, 28 Dicembre 2016;

Redazione Scientifica, Impossibile stabilire la sequela causale del sinistro stradale: presunzione di corresponsabili, in Ridare.it, 17 Novembre 2016;

Redazione Scientifica, Eccessiva velocità e assenza di segni di frenata: due elementi a fondamento della corresponsabilità, in Ridare.it, 1 Ottobre 2015.

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