Quale sorte per la notifica che non raggiunge lo scopo e viene rinnovata spontaneamente dalla parte?
19 Settembre 2018
Il fatto. All'esito di una gara d'appalto una società si aggiudicava la gestione di un pubblico servizio. La società risultata seconda in graduatoria impugnava l'aggiudicazione innanzi al TAR Campania rilevando alcuni errori professionali e otteneva l'assegnazione del servizio, dal quale la società vincente veniva revocata. Quest'ultima impugnava il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione con ricorso che veniva notificato alla contro interessata a mezzo del servizio postale presso la sede legale risultante dal registro delle imprese. La notificazione non andava a buon fine per irreperibilità assoluta della società e il difensore della ricorrente domandava ed otteneva il differimento dell'udienza e rinotificava, con esito positivo, il ricorso alla controinteressata a mezzo PEC.
L'eccepita tardività del ricorso. La società controinteressata, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività poiché la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un termine perentorio per effettuare la rinotifica e non solamente il differimento dell'udienza. La società propone appello innanzi al Consiglio di Stato, eccependo che il TAR ha erroneamente considerato nulla la notificazione poiché nel caso concreto vi è solo il mancato perfezionamento della stessa. |