Quale sorte per la notifica che non raggiunge lo scopo e viene rinnovata spontaneamente dalla parte?

Redazione scientifica
19 Settembre 2018

Il Consiglio di Stato analizza gli effetti della notificazione che non raggiunge il proprio scopo, laddove essa venga rinnovata spontaneamente dalla ricorrente entro i termini.

Il fatto. All'esito di una gara d'appalto una società si aggiudicava la gestione di un pubblico servizio. La società risultata seconda in graduatoria impugnava l'aggiudicazione innanzi al TAR Campania rilevando alcuni errori professionali e otteneva l'assegnazione del servizio, dal quale la società vincente veniva revocata. Quest'ultima impugnava il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione con ricorso che veniva notificato alla contro interessata a mezzo del servizio postale presso la sede legale risultante dal registro delle imprese. La notificazione non andava a buon fine per irreperibilità assoluta della società e il difensore della ricorrente domandava ed otteneva il differimento dell'udienza e rinotificava, con esito positivo, il ricorso alla controinteressata a mezzo PEC.

L'eccepita tardività del ricorso. La società controinteressata, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività poiché la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un termine perentorio per effettuare la rinotifica e non solamente il differimento dell'udienza. La società propone appello innanzi al Consiglio di Stato, eccependo che il TAR ha erroneamente considerato nulla la notificazione poiché nel caso concreto vi è solo il mancato perfezionamento della stessa.
Infatti, secondo la società ricorrente, è applicabile al caso di specie la diversa regola, enunciata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, per la quale è facoltà ed onere del notificante, in caso di notifica non correttamente conclusasi, riattivare quanto prima il procedimento di notificazione effettuando una nuova notifica che, ove regolarmente conclusasi, avrà effetto dal primo atto di notificazione.
In proposito il Consiglio di Stato afferma che la notificazione che non porta il destinatario a conoscenza dell'atto notificato è nulla ma, se lo scopo non è raggiunto per causa non imputabile al notificante, impone al giudice di fissare un termine perentorio per la rinnovazione.
Tuttavia, aggiungono i Giudici, se la ricorrente che ha operato una prima notifica nulla riattiva spontaneamente il procedimento di notificazione entro il termine perentorio, l'esito positivo dell'azione sana la nullità con effetti retroattivi.
Nel caso di specie, rileva il Consiglio di Stato, l'esito negativo non è imputabile alla ricorrente poiché essa ha riattivato il procedimento notificatorio in un congruo termine.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.