La pregressa (e superata) irregolarità fiscale non è qualificabile come illecito professionale grave e non va dichiarata

Ester Santoro
19 Settembre 2018

Non è qualificabile come illecito professionale grave la pregressa situazione di irregolarità fiscale di un operatore economico che, in due precedenti gare, aveva determinato la revoca delle aggiudicazioni disposte in proprio favore, ma che è stata medio tempore superata. Detta circostanza, anche laddove dichiarata, non avrebbe potuto determinare l'esclusione dalla gara successiva, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16, sia perché non si tratta di una situazione annoverabile ex se quale illecito professionale grave, sia perché essa risulta priva del carattere dell'attualità.

Il Consiglio di Stato ha definito il perimetro delle circostanze da dichiarare in sede di gara che, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16, possono assumere rilievo, quale motivo di esclusione, in termini di grave illecito professionale. È stato, in particolare, statuito che, a differenza dell'orientamento formatosi sotto la vigenza dell'art. 38 del precedente Codice, non grava sul concorrente l'obbligo di rappresentare alla stazione appaltante qualunque circostanza o informazione suscettibile di incidere sulla gara (anche laddove essa non sia qualificabile come illecito professionale) e che la mancata dichiarazione di tali circostanze e informazioni non denota ex se la scarsa affidabilità professionale del concorrente.

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l'esclusione disposta per l'omessa dichiarazione di due precedenti revoche dell'aggiudicazione determinate dalla situazione di irregolarità fiscale del concorrente, sussistente al momento della partecipazione a quelle gare, ma medio tempore regolarizzata ed in relazione alla quale l'ANAC non aveva ravvisato gli estremi per procedere all'iscrizione nel casellario informatico per avere reso una dichiarazione falsa, ai sensi e per gli effetti di cui al co. 5, lett. f-ter) e di cui al co. 12 dell'art. 80.

Secondo il Collegio, la pregressa esclusione per irregolarità fiscale non doveva essere dichiarata in altra gara sia perché essa non appare qualificabile come grave illecito professionale grave, sia perché essa – nel caso di specie – risultava priva del carattere di attualità. Sotto quest'ultimo profilo, il Collegio ha osservato che la causa escludente di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) presuppone l'attualità dell'illecito e consente di annettere rilevo ai soli fatti commessi in un arco temporale tale da fare ritenere effettivamente vulnerato il rapporto fiduciario con il concorrente. Detto presupposto non può, invece, ritenersi sussistente nel caso in cui il concorrente, al momento della scadenza del termine di partecipazione alla nuova gara, abbia riacquistato la situazione di regolarità fiscale, superando la pregressa carenza del requisito di partecipativo.

Va, inoltre, considerato, sotto un profilo sistematico, che la qualificazione della precedente irregolarità fiscale quale grave illecito professionale si tradurrebbe nella violazione dell'art. 80, co. 4, del Codice che, per quanto concerne la violazione dell'obbligo di pagamento dei debiti per tasse ed imposte, sancisce l'esclusione del concorrente solo nel caso in cui non vi sia stata la regolarizzazione della propria posizione o l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito, al momento di partecipazione alla gara. Pertanto, ritenere causa di esclusione la precedente e superata irregolarità fiscale vorrebbe dire dilatare in termini indefiniti ed “a strascico” le violazioni degli obblighi di natura fiscale che non rilevano più ai sensi dell'art. 80, co. 4 e che, anche laddove dichiarate, non avrebbero potuto giammai comportare l'esclusione dalla gara.

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