Effetti escludenti della produzione di una dichiarazione falsa: vi è differenza tra la gara in cui la falsità si è prodotta e le gare successive
19 Settembre 2018
Il Consiglio di Stato ha statuito l'illegittimità dell'esclusione di un concorrente che, nell'ambito di una precedente gara, aveva prodotto una dichiarazione falsa relativa alla propria situazione di regolarità fiscale (e nell'ambito della quale era stato correttamente escluso), ma che non risultava per tale ragione iscritto nel casellario informatico dell'ANAC, per cui nei propri confronti non sussisteva la causa ostativa alla partecipazione di cui all'art. 80, co. 12. Oltretutto (come osservato nella precedente news, cui si rinvia) nel caso di specie il concorrente aveva medio tempore rimosso la situazione di irregolarità fiscale, per cui non sussisteva nei propri confronti né una preclusione alla gara né un onere dichiarativo.
Per quanto attiene alla produzione di una dichiarazione falsa, il Consiglio di Stato ha evidenziato che, da una lettura sistematica del disposto di cui al co. 5, lett. c) ed f-ter) nonché di cui al co. 12 dell'art. 80, si evince che: i) la stazione appaltante deve escludere dalla gara il concorrente che, nell'ambito della medesima procedura, abbia reso dichiarazioni false o fuorvianti idonee ad influenzarne l'esito ovvero abbia omesso di rendere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura (ai sensi di quanto disposto dalla lett. c, co. 5, dell'art. 80); ii) nell'ipotesi che precede, la stazione appaltante deve anche procedere a segnalare l'accaduto all'ANAC che, all'esito dell'autonomo procedimento amministrativo, al ricorrere delle condizioni di cui al co. 12 dell'art. 80, valuterà se disporre o meno l'iscrizione del concorrente nel casellario informativo, in tal modo precludendogli la partecipazione alle gare per il periodo di efficacia dell'iscrizione (massimo per due anni); iii) nelle successive procedure di gara, l'esclusione del concorrente per avere reso falsa dichiarazione ovvero per avere prodotto falsa documentazione in una precedente gara, può essere disposta dalla stazione appaltante, ai sensi della lett. f-ter) del co. 5 dell'art. 80, solo se vi sia stata iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità e per il periodo di efficacia della predetta iscrizione. Al di fuori di quest'ultima ipotesi (non ricorrente nel caso esaminato dal Collegio) rimane preclusa alle stazioni appaltanti l'autonoma valutazione della condotta del concorrente che abbia reso dichiarazioni false o prodotto falsa documentazione in una pregressa procedura. Rimane, tuttavia, salva la possibilità di escludere il concorrente nel caso in cui risulti perdurare la circostanza escludente a cui si riferiva la falsità originaria (ad esempio, nel caso della sussistenza della medesima situazione di irregolarità fiscale e/o contributiva, la cui assenza è stata falsamente dichiarata).
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