La dimostrazione della capacità tecnica mediante i requisiti “semplificati” vale anche per le categorie di lavori specializzate

Ester Santoro
19 Settembre 2018

Nell'ambito delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, deve ritenersi che, al di sotto della soglia di € 150.000,00, anche per le categorie di lavori specializzate (e non solo per quelle superspecializzate) vi è la possibilità di eseguire i lavori senza l'attestazione SOA, quando sussistono i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90, co. 1, del D.P.R. n. 207/2010 (svolgimento di lavori analoghi nella categoria richiesta, costo complessivo del personale dipendente, possesso di adeguata attrezzatura tecnica).

Il TAR ha statuito l'illegittimità del provvedimento di esclusione di un concorrente che, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG10 (categoria specializzata), non aveva dichiarato la propria intenzione di subappaltare dette lavorazioni (come previsto della lettera di invito), ma aveva dimostrato la propria capacità tecnica attraverso i requisiti “semplificati” di cui all'art. 90 del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) che consente la possibilità di sostituire l'attestazione SOA con i requisiti tecnico-organizzativi ivi previsti, nell'ipotesi di lavori di importo pari o inferiore ad € 150.000. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva disposto l'impugnata esclusione rilevando che il concorrente non avrebbe potuto subappaltare l'intera categoria OG10 (in quanto, con la dichiarazione di altro subappalto, avrebbe superato il limite del 30%), nonché ritenendo non applicabile il citato art. 90 alle categorie specializzate, ma alle sole categorie superspecializzate, ai sensi dell'art. 92, co. 7, del Regolamento e del DM 10 novembre 2016, n. 248.

Il Collegio ha ritenuto non condivisibile siffatta interpretazione, evidenziandone l'irragionevolezza. Secondo il TAR, infatti, non sarebbe logico ipotizzare che il legislatore abbia previsto un regime di massima semplificazione nella dimostrazione dei requisiti per le sole categorie superspecializzate, che, invece, a causa della rilevante complessità tecnica sono maggiormente bisognose di controlli, e che, di contro, abbia mantenuto un regime più rigoroso per le categorie specializzate, che hanno un inferiore grado di complessità. Secondo il Collegio un indizio “formale” della necessità di interpretare in modo omogeneo la dimostrazione dei requisiti per entrambe le suddette categorie è ricavabile dall'art. 12, co.2-bis del D.L. n. 47/2014 che dichiara applicabile anche alle categorie specializzate l'art. 92, co. 7, del Regolamento, relativo a quelle superspecializzate; dalla suddetta disposizione viene ricavata la volontà del legislatore di superare le rigidità della qualificazione ogni qualvolta i lavori delle singole categorie scorporabili rimangano sotto la soglia di € 150.000.

Vi è, inoltre, da considerare che la facoltà di fare ricorso al subappalto per le lavorazioni della categoria specializzata (prevista, oltre che dalla lettera di invito, dall'art. 92, co. 1, del Regolamento) non è sostitutiva della facoltà del concorrente di avvalersi del regime semplificato di dimostrazione dei requisiti, in quanto il subappalto costituisce un differente istituto, determina un aggravio per i concorrenti (sia in termini organizzativi che economici) e non può essere considerato equipollente alla facoltà di sfruttare da soli la capacità tecnica maturata in proprio.

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