Consiglio di Stato sulla qualificazione dei consorzi stabili nel nuovo Codice
18 Settembre 2018
1. Il collegio evidenzia: a) che – ferma restando la ribadita inapplicabilità, ratione temporis, dell'art. 47, comma 2 del Codice – la gara oggetto di controversia, avente ad oggetto l'affidamento di servizi, rimane assoggettata alla disciplina di cui all'art. 47, comma 1, che esclude l'operatività del cumulo alla rinfusa, imponendo ai consorzi stabili che intendano utilizzare i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate (con la sola salvezza di quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera e all'organico medio annuo) di indicarle espressamente quali esecutrici dei lavori; b) che non trova conforto l'assunto che il “nuovo” art. 47, comma 2 non avrebbe fatto atto che “legificare” una interpretazione già desumibile dal previgente testo; ( c) la disciplina transitoria di cui agli artt. 83, comma 2 e 216, comma 14 del Codice - nella parte in cui rende interinalmente operative le disposizioni del previgente Regolamento – non è applicabile, in quanto riferita esclusivamente agli appalti aventi ad oggetto l'affidamento di lavori. In effetti, trattandosi di disposizione di favore (preordinata, come tale, alla introduzione di un regime più liberale rispetto a quello ordinario, che postula il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti partecipanti alle procedure evidenziali, salva la facoltà di avvalimento), la sua introduzione deve ritenersi rimessa al legislatore nazionale (anche nei sensi di una sua limitazione temporale, in alternativa alla successiva generalizzazione), non essendo, di per sé, violativa dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione
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