Prova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria degli operatori economici neo costituiti
21 Settembre 2018
Il significato della disposizione di cui all'art. 86, comma 4, del Codice degli Appalti del 2016 è quello di consentire che anche operatori economici neo costituiti o comunque esistenti sul mercato da breve tempo e che quindi non possano, perciò, dimostrare il requisito di capacità economico finanziaria per la durata prevista dalla norma e di conseguenza dal bando, non per questo vengano esclusi, ma siano ammessi, purchè dimostrino il requisito in capo a loro stessi e non a soggetti terzi. |