Efficacia transfrontaliera della sentenza di divorzio emessa in uno Stato extraeuropeo
21 Settembre 2018
Due coniugi moldavi residenti in Italia decidono di presentare ricorso congiunto di divorzio nel loro Paese d'origine. Il ricorso riguarda anche il mantenimento e l'affidamento dei figli, nati in Italia. Ottenuto il divorzio in Moldavia, l'ex marito non intende lasciare la casa coniugale sita in Italia. In questo caso, vige il principio del riconoscimento automatico della sentenza straniera anche in Italia come stabilito negli artt. 64 ss. l. n. 218/1995? Occorre ex art. 67 l. n. 218/1995 chiedere alla Corte di appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento?
Il regime di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in materia di famiglia, emesse da un Tribunale di uno Stato che non appartiene all'Unione europea, si basa sul principio del riconoscimento diretto o automatico di cui agli artt. 64 e 65 l. n. 218/1995. In virtù del sistema dettato da tale norma, la sentenza è immediatamente riconosciuta e può essere eseguita senza necessità di exequatur. Tuttavia, se la parte contro la quale detto titolo viene messo in esecuzione non vi ottempera oppure contesta il riconoscimento, la parte che intende procedere ad esecuzione forzata è tenuta a chiedere alla Corte di Appello del luogo di esecuzione che emetta un provvedimento che accerti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di cui all'art. 64. Nel caso di specie, assumendo che la sentenza di divorzio moldava contenga un capo specifico relativo all'assegnazione della casa familiare, poiché il marito si oppone al rilascio (dunque “non ottempera” all'ordine giudiziale) la moglie deve ricorrere alla Corte territoriale perché emetta un provvedimento di riconoscimento (exequatur) che, allegato alla sentenza, costituirà titolo per l'esecuzione forzata. Come ha infatti osservato la Suprema Corte, l'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di una sentenza straniera, ai sensi dell'art. 67 l. n. 218/1995, sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma, e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera, o la contestazione del suo riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata (Cass. civ., S.U., 18 novembre 2008, n. 27338). |