Tribunale di Pesaro: istruzioni ai delegati alle Vendite Telematiche
24 Settembre 2018
TRIBUNALE DI PESARO
Il Giudice dell'esecuzione immobiliare
Oggetto: Portale delle Vendite Pubbliche (PVP) e vendite telematiche Con i decreti legge n. 83/2015, convertito con legge n. 132/2015, e n. 59/2016, convertito con legge n. 119/2016, sono state introdotte importanti novità in materia sulla obbligatorietà della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (operativa dal 19.02.2018), delle vendite telematiche e della gestione delle visite ai beni offerti in vendita tramite portale (operative dal 11.04.2018).
Il riferimento è, in particolare, alle seguenti disposizioni: Art. 490, comma 1, c.p.c.; Art. 631-bis c.p.c.; Art. 161-ter disp. att. c.p.c.; Art. 161-quater disp att. c.p.c.; Art. 18-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Si rende quindi necessario impartire istruzioni in merito alle rilevanti novità di cui sopra, invitando i professionisti delegati a rispettarle scrupolosamente ed a segnalare eventuali criticità che la concreta applicazione delle stesse dovesse far emergere. Data di efficacia delle disposizioni in materia di vendite telematiche e Portale delle Vendite Pubbliche: a decorrere dal 10.4.2018 saranno obbligatorie, salva diversa, specifica disposizione del giudice dell'esecuzione, le modalità telematiche per le vendite nelle esecuzioni immobiliari; a far data dal 19.2.2018 sarà obbligatoria la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, sostitutiva della pubblicazione sull'albo del tribunale.
Procedure a cui si applica la disciplina in materia di P.V.P. e vendite telematiche La pubblicità sul Portale sarà obbligatoria sia per le procedure incardinate successivamente al 19.2.2018, che per quelle, anche se precedenti, in cui il bando o avviso di vendita sia stato emesso successivamente a tale data. Il legislatore non indica espressamente la disciplina applicabile alle procedure per le quali la vendita sia disposta in data antecedente al 19.2.2018 e la pubblicità effettuata successivamente. Si ritiene, pertanto, al riguardo, operante il principio tempus regit actum e che, in altri termini, per gli avvisi di vendita già emessi prima del 19.2.2018 rimanga in vigore l'obbligo della pubblicità mediante pubblicazione sull'albo del tribunale, con esclusione della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche. Ciò, peraltro, senza che vi sia necessità di provvedimento specifico del giudice della procedura, in quanto l'efficacia della disciplina discende direttamente dalla legge e non necessita dell'intermediazione di provvedimento.
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Per quanto riguarda le vendite telematiche, si rileva che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 59/2016 "La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzella Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis".
Stante il tenore letterale della norma citata, deve ritenersi che la nuova disciplina in materia di vendite telematiche si applichi a: a) tutte le procedure esecutive che saranno incardinate successivamente al 10.4.2018; b) tutte le procedure ad oggi già incardinate, in cui deve essere ancora adottata ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c.; c) tutte le procedure ad oggi già incardinate per le quali sia stata già emessa ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c., con delega ex art. 591-bis c.p.c., ma l'avviso di vendita sia adottato successivamente al 9.4.2018.
Pertanto, in altri termini, per tutte le vendite bandite con avvisi a partire dal 10.4.2018, compreso, si applicano le disposizioni in materia di obbligatorietà della vendita telematica. Per evitare inconvenienti e ritardi nelle vendite si precisa che peraltro la vendita telematica non sarà ritenuta necessaria per le procedure per cui sia stato già pubblicato il bando o l'avviso di vendita alla data della comunicazione della presente circolare.
Portale Vendite Pubbliche Il professionista delegato dovrà provvedere direttamente alla pubblicazione nel portale o tramite proprio ausiliario. Nel caso in cui il professionista delegato intenda avvalersi di una società specializzata per l'effettuazione della pubblicità sul portale, ne richiederà autorizzazione al G.E. come proprio ausiliario. Il nominativo dell'ausiliario sarà inserito dalla cancelleria nel relativo Registro al fine di consentire il riconoscimento da parte del PST (per il pagamento) e del PVP (per la pubblicazione). L'inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche tecniche.
Visite degli immobili Le visite degli immobili dovranno ESSERE RICHIESTE TRAMITE IL PORTALE e curate dal custode.
Vendite telematiche La scelta del gestore spetta al professionista delegato. I criteri per la scelta sono due: affidabilità e costi. Le vendita telematica avverrà con modalità sincrona mista, in quanto allo stato la più idonea ad assicurare una più ampia partecipazione. Tutte le ulteriori disposizioni verranno indicate nell'ordinanza di delega.
Dispone che la presente circolare, a cura della Cancelleria, venga pubblicata sul sito del Tribunale, venga inviata agli Ordini Avvocati e Dottori Commercialisti ed all'Associazione Notai per la diffusione e comunicata a tutti professionisti delegati alla mail comunicata alla sezione.
Pesaro, 8 maggio 2018 Depositata il 9 maggio 2018
Giudice dell'Esecuzione Davide Storti Direttore Amministrativo Franca Fuselli
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