Irrilevanza, ai fini dichiarativi, di una sanzione pecuniaria, dal modesto valore economico, comminata in relazione allo svolgimento di “servizi accessori”

24 Settembre 2018

È illegittima l'esclusione dalla gara disposta in ragione dell'omessa dichiarazione di una sanzione pecuniaria comminata all'impresa nel corso di un precedente affidamento, qualora la stessa sia stata irrogata in relazione a “servizi accessori” rispetto a quelle oggetto del precedente affidamento, condannando l'impresa al pagamento di un importo economico di minima rilevanza rispetto al valore del nuovo affidamento.

Il caso. Una delle imprese partecipanti alla procedura indetta dal Comune di Bari per l'affidamento delle attività di supporto alla gestione e riscossione volontaria e coattiva delle imposte comunali veniva ammessa alla gara con riserva, con l'invito a fornire, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, «i necessari chiarimenti e le integrazioni» in ordine alla mancata dichiarazione di una precedente sanzione di 3000 euro, comminata nei suoi confronti da un altro comune nel corso di un affidamento dall'oggetto analogo. Esaminati i chiarimenti forniti dalla concorrente, il Comune la escludeva la gara. L'impresa impugnava il predetto provvedimento evidenziando l'irrilevanza della suddetta sanzione ai fini della partecipazione alla gara in quanto non era stata comminata in relazione all'irregolare esecuzione del precedente affidamento, ma in relazione a “servizi accessori” al contratto.

La soluzione del TAR. Il TAR accoglie il ricorso evidenziando preliminarmente che «nel nostro ordinamento dei contratti pubblici» esiste «un vero e proprio principio del clare loqui - di per sé costituente espressione particolare del più generale canone della buona fede precontrattuale - in forza del quale, come è noto, l'operatore economico che concorra in una procedura di evidenza pubblica è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del riscontro dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alla stessa».

Dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui l'impresa non può apporre alcun «filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare», sussistendo «l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione», il TAR ha, tuttavia, escluso l'applicazione degli stessi nel caso di specie in ragione di due peculiarità della fattispecie.

La sanzione comminata alla società infatti, sebbene sia stata «storicamente» irrogata in occasione dell'esecuzione di un precedente affidamento per la gestione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, riguardava, tuttavia, «una eventuale ipotizzata estensione del servizio a prestazioni accessorie rispetto a quelle già affidate ed esterne, quindi, all'esecuzione del contratto intesa in senso stretto».

A tale elemento, sottolinea il TAR, si aggiunge che «la minima rilevanza economica della sanzione (di per sé inferiore all'1% del valore annuo della commessa)», rende (la suddetta sanzione e) l'omessa dichiarazione irrilevante ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016.

In conclusione il Collegio sottolinea che tali elementi fattuali avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante ad applicare il principio del favor partecipationis piuttosto che l'illegittimo provvedimento di esclusione.

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