Riesame. Infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, c.p.p.
24 Settembre 2018
La Sez. II della Cassazione penale, all'udienza dell'11 settembre 2018 ha deciso che: «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 10, c.p.p., sollevata per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'ordinanza che dispone la misura coercitiva non può essere rinnovata, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, anche in caso di annullamento ex art. 309, comma 9, ultimo capoverso, c.p.p. La disciplina dell'art. 309, comma 10, c.p.p. riguarda situazioni peculiari, trovando applicazione unicamente in assenza della violazione di termini il cui rispetto, nella materia de libertate, costituisce, per il Legislatore, esigenza discrezionalmente ritenuta di grado poziore; alla predetta situazione non è, all'evidenza, assimilabile la situazione disciplinata dall'art. 309, comma 9, ultimo capoverso, c.p.p., avente a oggetto dei meri oneri motivazionali». |