Alla ricerca dell'equità: i danni da premorienza e terminali nelle nuove Tabelle milanesi - Edizione 2018

Giuseppe Chiriatti
25 Settembre 2018

Pur non godendo del rango “paranormativo” attribuito alle tabelle storiche, i nuovi criteri orientativi per la liquidazione dei danni da premorienza e terminali appaiono conformi alle indicazioni fornite – in tema di equità – dalla sentenza Amatucci, prevedendo l'impiego di un meccanismo tabellare che contempla importi risarcitori predefiniti, ma allo stesso tempo flessibili. Importi che, peraltro, risultano “agganciati” a quelli espressi dalle tabelle storiche e che, al pari di questi ultimi, devono essere apprezzati alla stregua di una mera convenzione, tanto più necessaria per pervenire ad una qualche quantificazione di pregiudizi non misurabili in termini monetari.
Premessa

In data 8 marzo 2018 l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano ha pubblicato la nuova edizione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Sono stati aggiornati i valori monetari per la quantificazione del danno biologico e delle altre conseguenze non patrimoniali connesse alla lesione del bene salute. Sono state altresì apportate alcune integrazioni ai criteri per la quantificazione del danno da perdita (o da compromissione) del rapporto parentale, nonché alcune specificazioni circa il corretto utilizzo degli stessi da parte del giudice.

L'autentica novità è tuttavia rappresentata dall'adozione dei criteri orientativi per la liquidazione, tra gli altri, del danno c.d. terminale e del danno definito da premorienza.

Ora, come ben osservato da alcuni autori, tali nuovi criteri non possono certo godere di quel rango “paranormativo” che è stato riconosciuto dalla c.d. sentenza Amatucci (Cass. civ., n. 12408/2011) alle tabelle “storiche” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del bene salute (cfr. BONA M., Tabelle milanesi oltre il seminato: critica ai parametri per i danni da premorienza e terminali, in Ridare.it, 17 aprile 2018; in tal senso anche SPERA D., Le tabelle milanesi edizione 2018, in Ridare.it, 20 giugno 2018).

Con quella pronuncia, infatti, la Cassazione, pur dando atto dell'applicazione pretoria di differenti criteri di liquidazione («… criteri che si pongono tutti su un piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito …»), aveva eletto le tabelle milanesi a criterio di riferimento per la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., in considerazione del fatto che «ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) … al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale».

In altri termini, la Cassazione, tra più criteri ritenuti tutti egualmente “equi”, ha scelto in definitiva quelli che risultavano essere maggiormente utilizzati sul territorio nazionale.

Data questa premessa, è dunque evidente che i nuovi criteri liquidativi debbano essere intesi come una mera proposta, che, se del caso, potrà essere accolta anche da altri uffici giudiziari, fino ad assumere, in ipotesi, una vera e propria vocazione nazionale così come avvenuto per le tabelle “storiche”.

È in tale prospettiva, dunque, che i nuovi criteri meritano di essere analizzati, per comprendere se gli stessi possano costituire una valida soluzione che consenta di superare quella sorta di “anarchia liquidativa” ingenerata, in primis, dal ricorso al criterio equitativo puro.

Ma procediamo con ordine.

Il danno definito da premorienza

Con tale formula si intende il pregiudizio biologico permanente patito dal danneggiato nel periodo di tempo intercorrente tra l'illecito ed il decesso avvenuto per altre cause prima che si sia pervenuti alla definizione della controversia.

In una tale evenienza, i principi informatori della responsabilità civile (e, in particolare, la funzione prevalentemente compensativa dell'istituto) non consentirebbero di riconoscere al danneggiato (o meglio, agli eredi) l'intero importo che potrebbe essere ricavato dalle tabelle di liquidazione del danno biologico permanente, atteso che quel valore è individuato in ragione dell'aspettativa di vita della vittima e, dunque, tenendo conto del numero di anni che quest'ultima si ritiene possa vivere.

Nel caso di premorienza, invece, «la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto»; di conseguenza, «la valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi, cosicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva» (così Cass. civ. n. 679/2016; per una ricognizione sul tema si veda BUFFONE G., Danno biologico intermittente, in Ridare.it,, 11 novembre 2016).

Ebbene, almeno finora, la giurisprudenza ha fatto ricorso fondamentalmente a due soluzioni.

Secondo la prima, il giudice dovrebbe applicare il criterio equitativo puro, tenendo conto - come limite massimo - l'importo liquidabile ai sensi della tabella storica.

Un secondo criterio è, invece, quello matematico, secondo cui il danno dovrebbe essere liquidato dividendo l'importo ricavato dalle tabelle storiche per l'aspettativa di vita della vittima al momento del sinistro e moltiplicando il risultato per gli anni di vita effettivamente vissuti.

Una terza soluzione è infine quella elaborata dall'Osservatorio di Roma, che costituisce una variazione sul metodo matematico e che determina il quantum mediante la sommatoria di due voci: la prima, consistente nel pregiudizio che verrebbe immediatamente patito dal danneggiato e che può essere liquidato tra il 30% e il 50% del pregiudizio biologico quantificato secondo le tabelle “ordinarie”; la seconda, che invece verrebbe calcolata dividendo la quota restante del risarcimento tabellare per la l'aspettativa di vita e moltiplicando il risultato per il numero di anni effettivamente vissuti.

Ora, se la prima soluzione (criterio equitativo puro) favorisce quell'anarchia liquidativa già denunciata in premessa, la seconda (criterio matematico puro) non parrebbe tener conto del fatto che il danno, nei primissimi anni successivi all'illecito, si manifesta normalmente con un'intensità maggiore poi destinata a decrescere (in tal senso Cass. civ. n. 2297/2011).

Tale ultimo aspetto, invero, verrebbe in qualche modo valorizzato dal metodo c.d. “romano”, il quale, nondimeno, si spinge ben oltre le indicazioni fornite dalla citata giurisprudenza, ammettendo la possibilità di riconoscere un importo considerevole già solo per il primo anno e, per contro, un cifra irragionevolmente inferiore per gli anni successivi.

Oltretutto, l'applicazione del metodo matematico (anche nella variante romana) conduce ad alcune irragionevoli discriminazioni a seconda dell'età del danneggiato, che sia rimasto invalido per la medesima percentuale e che, successivamente all'illecito, abbia vissuto per lo stesso numero di anni; ciò è fondamentalmente determinato dal fatto che l'età del danneggiato costituisce un parametro per il calcolo dell'aspettativa di vita e, dunque, già incide sulla quantificazione degli importi previsti dalle tabelle storiche (per una disamina di tali irrazionali conseguenze sia consentito rinviare direttamente a SPERA D., Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, Le Officine del Diritto – Civile e Processo, Giuffré Editore, pagg. 60 e ss.).

Per superare tutti gli inconvenienti sopra denunciati, l'Osservatorio ha dunque scelto di muovere da un approccio differente.

Il parametro intorno al quale è costruita la nuova tabella milanese è, infatti, rappresentato dal c.d. risarcimento anno medio, che viene individuato per ogni punto di invalidità e che corrisponde al rapporto tra

  • il risarcimento medio, che «è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima»;
  • l'aspettativa di vita media, che invece «si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 … mentre l'eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell'interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età».

È questo, dunque, il valore da applicare per ogni anno di vita vissuta fino al decesso, fatta eccezione per i primi due anni, in relazione ai quali è previsto un incremento del risarcimento annuo medio rispettivamente del 100% e 50%.

In ogni caso, è previsto il ricorso alla personalizzazione del danno fino al 50% in ragione delle peculiarità del caso concreto e, in particolare, dell'età del danneggiato (il range di personalizzazione rimane costante proprio in considerazione del fatto che il fattore anagrafico – sintetizzato dal ricorso alle medie di cui sopra – è comunque «un indice idoneo a generare considerevoli divergenze fattuali a seconda dello specifico soggetto leso» - così la nota esplicativa della tabella).

Il danno c.d. terminale

Con tale formula deve intendersi quel pregiudizio, altrimenti noto come danno catastrofale o da lucida agonia, che consiste nella sofferenza patita dalla vittima per aver avuto coscienza dell'approssimarsi del decesso a causa delle lesioni subite e che, dunque, può eventualmente cumularsi col danno biologico temporaneo sofferto dalla vittima.

Tali tipologie di danno costituiscono gli unici “danni da morte” che gli eredi della vittima potrebbero lamentare iure hereditatis, restando invece escluso che possa darsi luogo ad alcun risarcimento per la perdita della vita in sé considerata. In tali termini si sono infatti pronunciate le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 15350/2015 (commentata su questa rivista da HAZAN M., Game over! Il danno da perdita della vita non è risarcibile, in Ridare.it, 29 luglio 2015); diremmo anzi che proprio quella storica sentenza abbia rappresentato l'occasione per intervenire e formulare una proposta per la liquidazione del danno terminale.

Ed invero, anche per la quantificazione di tale pregiudizio, la giurisprudenza ha finora fatto ricorso a differenti soluzioni. In particolare, si è talvolta fatta applicazione delle comuni tabelle per la quantificazione del danno biologico temporaneo, personalizzando l'importo in ragione dell'enorme sofferenza patita dalla vittima per aver avuto coscienza dell'approssimarsi della fine; talaltra, si è fatto invece ricorso al criterio equitativo puro.

L'Osservatorio ha, invece, proposto di ricorrere, anche per la liquidazione del danno terminale, ad un meccanismo tabellare che risulta così congegnato.

In primo luogo, vertendosi su di un pregiudizio “terminale”, si è escluso che il danno possa manifestarsi per un tempo eccessivamente esteso. È stato così individuato – come durata massima - un periodo pari a cento giorni, oltre il quale può ritenersi che la sofferenza cessi per tramutarsi nella comprensibile speranza di sopravvivere. Tale scelta è stata ritenuta tanto più congrua in considerazione del fatto che il pregiudizio in questione, stando almeno alla maggior parte dei precedenti giudiziari analizzati, risulterebbe mediamente contenuto in pochi giorni.

Peraltro, l'esperienza medico legale riferisce che, sovente, la sofferenza si manifesta con maggiore intensità al momento del suo insorgere, per poi attenuarsi progressivamente fino a cessare. Per tale ragione è stato dunque previsto che per i primi tre giorni possa essere liquidato equitativamente un importo fino a 30.000 euro; dal quarto giorno in avanti è stato invece individuato un importo giornaliero (personalizzabile fino al 50%) che decresce, fino a riagganciarsi, al centesimo giorno, al valore già previsto dalla tabella “storica” per la liquidazione del danno biologico temporaneo.

Proprio in tal senso, occorre qui osservare come, anche in ossequio al principio di onnicomprensività espresso dalle storiche pronunce di San Martino, il meccanismo tabellare è stato espressamente concepito per consentire la liquidazione congiunta del danno catastrofale e del danno biologico temporaneo. In altri termini:

  • dal momento in cui la vittima diviene cosciente dell'approssimarsi della fine a e per i successivi cento giorni, tanto il pregiudizio biologico temporaneo quanto il danno da lucida agonia potranno essere liquidati mediante l'applicazione della sola tabella in questione;
  • per il periodo successivo (ma anche per quello antecedente all'insorgere di tale consapevolezza - si pensi alla vittima che a seguito dell'illecito entri provvisoriamente in uno stato di coma per poi svegliarsi) occorrerà invece utilizzare la sola tabella storica per il risarcimento del danno biologico temporaneo.

E ancora, dovrà farsi applicazione della sola tabella storica nel caso in cui la vittima, a seguito della lesione, sia sì sopravvissuta per alcuni giorni, ma non vi sia prova dell'effettiva coscienza dell'approssimarsi della morte (si pensi alla vittima che sia rimasta in stato di incoscienza a far data dall'evento lesivo fino al decesso): in tale ipotesi nessun danno catastrofale può dirsi sussistente e, pertanto, potrà darsi luogo al risarcimento del solo danno biologico temporaneo.

Sull'adeguatezza degli importi

Ebbene, tali nuovi criteri sono stati oggetto di alcune critiche che fondamentalmente poggiano su di un'asserita incongruità degli importi che verrebbero ricavati dall'applicazione degli stessi.

In particolare, è stato osservato che il danno terminale sarebbe quantificato entro valori ben inferiori a quelli che verrebbero liquidati dai giudici di merito mediante il ricorso al criterio equitativo puro; con particolare riguardo al danno da premorienza, poi, si è addirittura obiettato che la previsione di valori “troppo” contenuti potrebbe favorire strategie dilatorie volte a ritardare la definizione della controversia risarcitoria, ogni qualvolta sia probabile che il danneggiato deceda nelle more del giudizio (in tal senso BONA cit.).

Ora, con riguardo a tale ultima specifica critica, occorrerà intanto ribadire come l'applicazione del principio statuito dalla Cassazione – e cioè quello secondo cui il danno definito da premorienza deve essere liquidato avendo riguardo al numero di anni effettivamente vissuti dalla vittima – comporti inevitabilmente la liquidazione di un importo inferiore a quello che sarebbe altrimenti riconosciuto al danneggiato sulla scorta delle tabelle storiche.

Più in generale, sia consentito rilevare come, ogni qualvolta si discorra del risarcimento di danni non patrimoniali, l'esasperata ricerca di un valore risarcitorio esatto si risolva in un esercizio logico vano.

Ed infatti, occorre pur sempre tenere a mente che i pregiudizi non patrimoniali vengono risarciti in denaro perché questo rappresenta l'unico strumento disponibile per fornire una qualche forma di ristoro alla parte lesa (e non certo perché il pagamento di una somma di denaro possa effettivamente reintegrare la sfera giuridica del danneggiato).

Pertanto, scontata la diversità ontologica tra bene pregiudicato e strumento di compensazione, qualsiasi considerazione in tema di quantificazione dei danni non patrimoniali dovrebbe muovere da una premessa “metodologica” indefettibile, e cioè dall'impossibilità di pervenire ad un'esatta quantificazione – in termini monetari – del pregiudizio.

Al limite, a fronte di un risarcimento manifestamente irrisorio o simbolico potrà dirsi che lo stesso sia inadeguato; non pare, tuttavia, che ciò possa affermarsi con riguardo ai valori espressi dalle nuove tabelle, ove solo si consideri – a mero titolo di esempio - che:

  • per un'invalidità del 70% il risarcimento liquidabile nel caso in cui la vittima sia sopravvissuta per due anni è pari all'importo di 60.492 euro, che, facendo ricorso alla personalizzazione del 50%, può essere aumentato fino a 90.000 euro circa;
  • la lucida agonia protrattasi con la massima intensità per tutti i cento giorni contemplati dalla tabella del danno terminale verrebbe risarcita (unitamente al danno biologico temporaneo) con un importo che, previa personalizzazione, può raggiungere i 110.000 euro circa (il solo danno biologico, personalizzato al massimo, verrebbe risarcito secondo la tabella storica con 14.700 euro).

In ogni caso, le nuove tabelle, non solo non esprimono valori inadeguati, ma appaiono altresì conformi sotto più profili a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione equitativa del danno e, in particolare, ad alcune indicazioni rinvenibili nella motivazione della già citata sentenza Amatucci.

La funzione tipica della liquidazione equitativa

A scanso di ogni equivoco, occorre qui ribadire quanto già rilevato in premessa, e cioè che le nuove tabelle non possono godere di quel rango “paranormativo” che quella pronuncia ha espressamente attribuito alle tabelle storiche. Nondimeno, tra le righe della motivazione, la sentenza Amatucci ha avuto modo di chiarire come l'istituto della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. debba rispondere a due distinte funzioni.

La prima, la più evidente, è quella di garantire al danneggiato un ristoro adeguato del pregiudizio patito. La liquidazione equitativa si risolverebbe, cioè, nella creazione di una regola ad hoc; essa costituirebbe «uno strumento di adattamento della legge al caso concreto».

D'altro canto, la liquidazione equitativa, si legge in quella pronuncia, «ha anche la funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo profilo l'equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie». E non vi è dubbio che il diritto alla salute si presenti uguale per tutti, «sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare».

Ben si comprenderanno, dunque, le ragioni in base alle quali la sentenza Amatucci ha ritenuto adeguato il meccanismo di cui alle tabelle storiche, tanto da eleggerle a parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alle lesione del bene salute. Ed infatti, se da un lato la previsione di valori monetari medi consente di pervenire ad una liquidazione dei pregiudizi standardizzabili (cioè ordinariamente connessi alla lesione e, in quanto tali, uguali per tutti), dall'altro la previsione di una personalizzazione presiede, invece, la necessità di adeguare quei valori medi alle peculiarità del caso concreto.

Ebbene, pur al netto di alcune differenze strutturali determinate dal particolare atteggiarsi dei danni da premorienza e terminale, quel medesimo meccanismo “bipartito” è rinvenibile anche nelle due nuove tabelle, atteso che entrambe consentono:

  • da un lato, di liquidare le conseguenze da ritenersi standardizzabili secondo la fenomenologia tipica di quei pregiudizi e, in quanto tali, uguali per tutti i soggetti lesi;
  • dall'altro di personalizzare l'importo.

In particolare, la tabella per la liquidazione del danno da premorienza, mediante il ricorso al risarcimento annuo medio (che è comunque maggiorato per i primi due anni in cui si presume che il soggetto abbia patito maggiormente il pregiudizio biologico), consente intanto di pervenire - per ogni anno di vita effettivamente vissuta – ad un valore risarcitorio uguale per tutti e, dunque, di superare quelle ingiustificate differenze di trattamento cui condurrebbero gli altri criteri finora utilizzati dalla giurisprudenza di merito; è poi prevista la possibilità di personalizzare l'importo per meglio commisurarlo alle peculiarità del caso concreto (e, in particolare, all'età della vittima) .

Ed anche la tabella per la liquidazione del danno terminale, mediante la previsione di un range per i primi giorni di lucida agonia e di una personalizzazione con riguardo a quelli successivi, consente di meglio adeguare i valori standard.

Ci par dunque di poter affermare che la “duplice” funzione sottesa all'istituto della liquidazione equitativa sia bene ossequiata anche dai nuovi criteri elaborati dall'Osservatorio.

Ma vi è un ulteriore aspetto che merita di essere valorizzato.

Si è già avuto modo di sottolineare come i valori medi espressi dalle nuove tabelle siano stati desunti dalle tabelle storiche o, comunque, coordinati con i valori ricavabili da queste ultime.

Ed infatti:

  • nella tabella per la liquidazione del danno da premorienza, l'importo liquidato per ogni anno di vita effettivamente vissuta è rappresentato dal valore medio dei risarcimenti liquidati sulla base della tabella storica;
  • l'importo risarcitorio giornaliero individuato per la liquidazione del danno terminale si “riaggancia”, infine, a quello previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno biologico temporaneo.

Pertanto, potremmo concludere che le nuove tabelle non solo restituiscono un criterio di calcolo razionale e conforme alla duplice funzione che è tipica dell'istituto della liquidazione equitativa, ma altresì elaborano i medesimi valori ricavabili dalle tabelle storiche già validate dalla sentenza Amatucci.

Del resto, non è un caso che, tra le linee guida impartite a tutti i gruppi di lavoro che hanno contribuito alla redazione delle nuove tabelle, fosse stata segnalata per prima la necessità che tali nuovi criteri fossero coerenti, da un lato coi più recenti arresti giurisprudenziali, dall'altro con le “vigenti” tabelle milanesi (cfr. SPERA D., Verso l'applicazione definitiva delle nuove tabelle milanesi, in Ridare.it, 12 giugno 2017).

Conclusioni: “su ciò di cui non si è in grado di parlare, si deve tacere” (Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus)

Ora, va da sé che i nuovi criteri non esauriscono il novero delle possibili soluzioni; al contempo, però, non può esservi dubbio sul fatto che gli stessi costituiscano una proposta razionale, che merita di esser tenuta in debito conto anche da altri uffici giudiziari e che, dunque, potrebbe assurgere, un domani, a parametro di riferimento per la liquidazione dei pregiudizi da premorienza e terminale (così come avvenuto per le tabelle storiche).

Proprio in tal senso potrà osservarsi come nel 2017 alcuni uffici giudiziari abbiano già fatto applicazione della tabella per la liquidazione del danno terminale poi confluita nella versione definitiva delle nuove tabelle (crf. Trib. Pavia n. 11/2017; Trib. Bologna n. 20018/2017; Trib. Napoli, n. 7968/2017; App. Napoli, n. 589/2017).

Inoltre, il fatto che uffici giudiziari dislocati in differenti aeree geografiche abbiano fatto applicazione dei nuovi criteri elaborati dall'Osservatorio milanese, parrebbe confermare che i valori espressi dalle nuove tabelle possano essere ritenuti congrui.

Del resto, nessun criterio consentirebbe di pervenire alla giusta quantificazione monetaria di quei pregiudizi che, per loro natura, non potrebbero mai essere “effettivamente” risarciti col denaro.

Ed anzi, proprio a fronte di tale limite logico (prima ancora che giuridico), sia consentito rilevare, più in generale, come il riconoscimento di valori risarcitori sempre più alti avrebbe l'unico effetto di mortificare arbitrariamente la posizione del responsabile, esponendolo ad un rischio (questo sì patrimoniale) che, in alcuni casi, potrebbe anche risultare non sostenibile.

Ed infatti, per quanto lo statuto del danno alla persona si sia di fatto evoluto in un comparto (quello della responsabilità automobilistica) in cui vige un obbligo di assicurazione, sarà sufficiente ricordare come gravi responsabilità risarcitorie possano insorgere anche in relazione a fatti della vita quotidiana per i quali il responsabile potrebbe non essere coperto da una polizza RC Generale.

In altri termini, l'applicazione di valori risarcitori esorbitanti e, in ogni caso, ingiustificati (proprio perché non è possibile procedere con esatta quantificazione dei pregiudizi non patrimoniali) si risolverebbe in un utilizzo distorto dello strumento risarcitorio, il quale assumerebbe dei connotati eccessivamente sanzionatori, in nome di un'equità e di una giustizia inaccessibili.

Non trascuriamo, invero, quanto statuito dalle Sezioni Unite nella storica sentenza 16601 del 2017, e cioè che la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria non sono estranee al sistema della responsabilità civile; purtuttavia, non può revocarsi in dubbio che la finalità precipua dell'istituto resti pur sempre quella di restaurare la sfera soggettiva del danneggiato e che, laddove si discorra di un pregiudizio non patrimoniale, l'applicazione dello strumento risarcitorio sconta alcuni invalicabili limiti.

Non si vuol dunque portare alle estreme conseguenze le trancianti conclusioni di Wittgenstein e, conseguentemente, negare tutela risarcitoria a chi abbia subito un danno non patrimoniale; d'altro canto, l'impossibilità materiale di quantificare quei pregiudizi (che non sono misurabili in termini monetari) impone di ricorrere ad un valore convenzionale e, nell'individuazione di tale valore, occorrerà tener conto non solo della posizione del danneggiato, ma anche degli effetti che un cieco utilizzo dello strumento risarcitorio potrebbe complessivamente recare.

Guida all'approfondimento

BONA M., Tabelle milanesi oltre il seminato: critica ai parametri per i danni da premorienza e terminali, Ridare.it, 17 aprile 2018;

BUFFONE G., Danno biologico intermittente, Ridare.it, 11 novembre 2016;

HAZAN M., Game over! Il danno da perdita della vita non è risarcibile, Ridare.it, 29 luglio 2015;

SPERA D., Verso l'applicazione definitiva delle nuove tabelle milanesi, Ridare.it, 12 giugno 2017;

SPERA D., Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, Le Officine del Diritto – Civile e Processo, Giuffré Editore, pagg. 60 e ss.;

SPERA D., Le tabelle milanesi edizione 2018, Ridare.it, 20 giugno 2018.

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