È nulla la clausola del bando che sanziona automaticamente con esclusione l’offerta che preveda un costo medio orario del lavoro inferiore a quello del CCNL

Redazione Scientifica
24 Settembre 2018

La sentenza rileva la nullità della clausola del disciplinare di gara che espressamente sanziona con l'inammissibilità le offerte economiche che esponessero un costo medio orario del lavoro inferiore a quello ricavabile dal pertinente CCNL...

La sentenza rileva la nullità della clausola del disciplinare di gara che espressamente sanziona con l'inammissibilità le offerte economiche che esponessero un costo medio orario del lavoro inferiore a quello ricavabile dal pertinente CCNL e dalle Tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 del 2016.

Tale clausola è univocamente orientata nel senso di sancire l'esclusione delle offerte esponenti un costo medio orario del lavoro inferiore ai parametri ministeriali ed è suscettibile di integrare una fattispecie in contrasto con l'art. 83, comma 8, d.lgs n. 50 del 2016, a mente del quale “i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”, e dell'art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs n. 50 del 2016, ai sensi del quale “l'offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16”.

Non vi è dubbio che l'art. 97, comma 5, lett. d) d.lgs. n. 50 del 2016, nell'ancorare la sanzione espulsiva per anomalia dell'offerta, sotto il profilo considerato, alla sola ipotesi in cui “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle” ministeriali, delimita la fattispecie escludente entro confini più ristretti e, comunque, diversi rispetto a quelli definiti alla citata clausola del disciplinare di gara, che la rapporta, invece, all'ipotesi in cui “il costo medio orario del lavoro risulti inferiore al costo stabilito da un determinato CCNL. La clausola in discorso infatti, nel rappresentare i termini del raffronto sub specie di “costo medio orario del lavoro”, modifica palesemente e sostanzialmente il disposto normativo (cui pretende di dare applicazione), sostituendo con il suddetto concetto quello normativo di “trattamento retributivo minimo” (cui ha riguardo altresì, sotto il profilo procedimentale della valutazione di anomalia, il comma 6, ai sensi del quale “non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”).

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