Esigenza di verifica della Cassazione e adempimenti della cancelleria della Corte d'Appello
25 Settembre 2018
In un contenzioso volto ad ottenere il risarcimento dei danni, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso poiché notificato oltre il termine di 60 giorni (termine breve), decorrente dalla comunicazione a mezzo PEC dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. da parte della Cancelleria della Corte d'Appello.
A tal proposito i Giudici rilevano che la Cancelleria presso la Corte d'Appello deve sollecitare l'inoltro, oltre che del fascicolo e dell'attestazione della data della comunicazione dell'ordinanza, anche dell'attestazione concernente l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.. Quest'ultima necessità, viene precisato, “deriva dalla circostanza che, a differenza del biglietto di cancelleria, sempre presente in formato cartaceo all'interno del fascicolo d'ufficio, qualora la comunicazione del provvedimento emesso sia stata eseguita (come ormai di regola avverrà) con modalità telematica (id est, a mezzo PEC), per soddisfare l'esigenza di verifica da parte della Suprema Corte adita, la Cancelleria presso il giudice a quo deve estrarre copia cartacea della comunicazione di posta elettronica certificata inoltrata alle parti ed attestare la conformità agli originali digitali delle copie analogiche in tal guisa formate”. |