L'art. 95 c.c.p. è applicabile anche alle concessioni di beni pubblici demaniali?

Paola Martiello
25 Settembre 2018

Per le concessioni di beni pubblici demaniali non trova applicazione la puntuale disciplina dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016 per le concessioni di servizi e lavori pubblici, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività delle previsioni recate dall'art. 95 dello stesso d.lgs nonché la disciplina di cui agli artt. 164 ss. , destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti di condizioni di compatibilità.

Il caso: La questione affrontata il Tar attiene alla valutazione circa la legittimità o meno del provvedimento di aggiudicazione da parte di un ente comunale, della concessione di un bene pubblico demaniale ad uso stabilimento balneare, per la omessa indicazione nell'offerta da parte della società aggiudicataria, dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, in violazione dell'art. 95 del d. lgs. n. 50 del 2016.

In particolare il Collegio è chiamato a valutare se anche per le concessioni di beni pubblici demaniali, trovi applicazione la puntuale disciplina dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016 per le concessioni di servizi e lavori pubblici, e la conseguente operatività delle previsioni recate dall'art. 95 del d.lgs. o se sia e sufficiente, in sede di aggiudicazione, il rispetto “dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” come previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 50 del 2016.

L a soluzione: Il Tribunale, rigettando il ricorso, rileva che alle concessioni di beni pubblici demaniali non trova applicazione la puntuale disciplina dettata dal d.lgs. n. 50 del 2016per le concessioni di servizi e lavori pubblici, con la conseguenza che deve escludersi l'operatività delle previsioni recate dall'art. 95 del medesimo decreto sopra indicato, nonché la disciplina di cui agli artt. 164 ss., destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti della compatibilità.

L'applicazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, osserva e chiarisce il Collegio, non discende neanche da “autovincoli” predeterminati dall'Amministrazione, tenuto conto della circostanza che la gara nel caso di specie era stata indetta ai sensi dell'art. 37 R.D. 23 maggio 1924, n. 827, mentre è prevista, ai sensi del bando, l'applicazione della disciplina dei contratti pubblici nei limiti della compatibilità delle relative disposizioni ( nello specifico, recava riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 45, 48, 80 e 93 del d. lgs. n. 50 del 2016).

In conclusione: il Collegio ha valutato inconfigurabile l'automatismo espulsivo preteso dalla ricorrente, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento di aggiudicazione, poiché ha considerato che nessuna previsione della lex specialis aveva stabilito l'onere di indicazione nelle offerte dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza né, tanto meno, correlato alla mancanza di detta specifica indicazione una ipotesi di esclusione.

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