Prova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria degli operatori economici neo costituiti

Paola Martiello
25 Settembre 2018

Il significato della disposizione di cui all'art. 86, comma 4, Codice dei Contratti del 2016 è quello di consentire anche agli operatori economici neo costituiti o comunque esistenti sul mercato da breve tempo e che quindi non possano, perciò, dimostrare il requisito di capacità economico finanziaria per la durata prevista dalla norma e di conseguenza dal bando, di essere ammessi alla gara purché dimostrino il possesso del requisito in capo a loro stessi e non a soggetti terzi.

Il caso. La questione posta all'attenzione del Collegio concerne la valutazione circa la legittimità o meno del provvedimento di esclusione dalla gara emesso dalla Stazione appaltante a causa della mancanza del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di un operatore economico neo costituito - filiale italiana di una multinazionale specializzata nella fornitura di dispositivi medici- il quale partecipava alla gara senza dichiarare il fatturato annuo specifico, ma allegando una dichiarazione corredata da idonea documentazione a comprova dei propri requisiti.

In particolare il Collegio è chiamato a valutare se la scelta effettuata dall'ente pubblico sia conforme a quanto previsto dall'art. 86, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 che consente all'operatore economico, che per fondati motivi - nel caso di specie si trattava di un'impresa neo costituita- non sia in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice di dimostrare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria con modalità alternativa a quella (fatturato specifico nel triennio) indicata nel bando di gara.

La soluzione. il Tribunale pur rigettando il ricorso in quanto la ricorrente, in concreto, aveva presentato la documentazione relativa alla società di distribuzione multinazionale, soggetto giuridico differente (seppur legata a rapporti di colleganza con la ricorrente), ha osservato che se l'interessata, pur avendo iniziato l'attività nel 2015, avesse esibito il fatturato effettuato a partire da quella data, offrendone la autodichiarazione a tal uopo consentita dall'art. 86, comma 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, avrebbe potuto essere ammessa, mentre vi è stata una sorta di confusione tra il mezzo di prova del requisito con il requisito stesso richiesto, che deve essere posseduto dal partecipante alla gara, secondo quanto previsto dall'art. 83 del Codice degli appalti e non dal distributore del prodotto, come avveniva nel caso specifico.

In conclusione. il Collegio, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, approfitta dell'occasione per chiarire che il significato della disposizione di cui all'art. 86 comma 4 del Codice degli appalti è quello di consentire che anche operatori economici neo costituiti o comunque esistenti sul mercato da breve tempo e che quindi non possano, perciò dimostrare il requisito di capacità economico finanziaria per la durata prevista dalla norma e di conseguenza dal bando, siano ammessi alla gara, purché dimostrino il possesso del requisito in capo a loro stessi e non a soggetti terzi.

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