Diritto alla pensione di reversibilità e una tantum: le Sezioni Unite risolvono il contrasto
25 Settembre 2018
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale rilevato dalla I sezione della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11453/2017 (v. Pensione di reversibilità: spetta all'ex coniuge che ha percepito l'una tantum? in ilFamiliarista.it), in merito alla sussistenza in capo al coniuge divorziato, in caso di decesso dell'altro coniuge, del diritto alla pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l. n. 898/1970 anche in caso di corresponsione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione.
L'una tantum esclude la pensione di reversibilità? Parte della giurisprudenza riconosce natura previdenziale al diritto alla pensione di reversibilità, ma esclude il concorso del coniuge divorziato qualora la corresponsione dell'assegno divorzile non sia attuale in quanto convenuta dalle parti in un'unica soluzione (Cass. n. 159/1998; Cass. n. 9054/2016; Cass. n. 17018/2003). Le più recenti pronunce della I sezione, al contrario, ritengono che la natura previdenziale del diritto sia decisiva per rendere autonoma l'erogazione e la funzione della pensione di reversibilità rispetto alla modalità di adempimento dell'obbligazione di natura solidaristica-assistenziale propria dell'assegno divorzile che pertanto può avvenire sia in maniera periodica che in un'unica soluzione (Cass. n. 13108/2010; Cass. n. 16744/2011).
La titolarità dell'assegno divorzile deve essere attuale e concreta. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto enunciando il principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 9 l. n. 898/1970, la titolarità dell'assegno divorzile deve intendersi come attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell'ex coniuge mentre non rileva la titolarità astratta del diritto all'assegno di divorzio in precedenza soddisfatto con la corresponsione di un'unica soluzione. Di conseguenza in caso di “una tantum” l'ex coniuge non avrà diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa. |