Il malfunzionamento del sistema informatico di presentazione dell'offerta non può danneggiare l'offerente

Leonardo Droghini
26 Settembre 2018

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un'unica modalità di presentazione dell'offerta (nella specie tramite piattaforma elettronica), predeterminata dalla stazione appaltante, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell'offerta non può andare a danno dell'offerente, a cui deve essere consentito di presentare l'offerta.

Il caso. L'impresa ricorrente veniva esclusa da una procedura telematica bandita dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale - ASST Ovest Milanese a causa della mancata presentazione dell'offerta nel termine fissato dalla lex specialis. Dopo aver richiesto inutilmente alla stazione appaltante di ottenere la riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta, facendo presente i problemi di malfunzionamento del sistema, la società proponeva ricorso per ottenere l'annullamento degli atti lesivi.

La decisione. Il TAR ha accolto il ricorso dopo aver acquisito in fase istruttoria una relazione tecnica dal gestore della piattaforma, dalla quale sono emersi malfunzionamenti del sistema telematico nella giornata e durante l'orario in cui il ricorrente aveva tentato di caricare l'offerta.

Alla luce degli elementi acquisiti, il Collegio ha affermato che nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica in cui vi è un'unica modalità di presentazione dell'offerta, predeterminata dalla stazione appaltante, senza margine di scelta per il concorrente, e il cui controllo è sottratto al concorrente stesso, il malfunzionamento del sistema di presentazione dell'offerta non può andare a danno dell'offerente. Infatti, nella logica di leale collaborazione che informa i rapporti tra Amministrazione e amministrato, la stazione appaltante deve mettere l'operatore economico in condizione di partecipare alla gara. Pertanto, a fronte di un malfunzionamento del sistema telematico di gestione della gara, deve essere data la possibilità all'operatore economico di presentare la propria offerta di modo da garantire la par condicio competitorum.

Né vale sostenere – come prospettato dall'amministrazione resistente - che rientra nella diligenza del concorrente avviare le procedure di caricamento a sistema dell'offerta con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di minimizzare i rischi di un malfunzionamento della piattaforma.

È infatti palese come la valutazione di “congruità” presenti un grado di insuperabile indeterminatezza, tale che si giungerebbe ad una dequotazione del termine perentorio di presentazione delle offerte, con una perdita di certezza delle regole della competizione.