Incendio di veicolo in sosta: responsabilità da cosa in custodia e da circolazione di veicoli

Carmine Lattarulo
27 Settembre 2018

Chi subisce gli effetti processualmente pregiudizievoli della mancanza di prova della causa dell'incendio? Il danneggiato? L'assicuratore?
Massima

Il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode (e quindi all'assicuratore) spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima. La causa ignota dell'incendio rileva a sfavore dell'assicuratore.

Il caso

Il proprietario di veicolo danneggiatosi a seguito di incendio propagatosi da altro veicolo ricorre nei confronti del proprietario di quest'ultimo e del suo assicuratore per ottenerne il risarcimento. La domanda viene rigettata in primo e secondo grado, sul presupposto che mancasse la prova del difetto di manutenzione del veicolo.

La questione

Chi subisce gli effetti processualmente pregiudizievoli della mancanza di prova della causa dell'incendio? Il danneggiato? L'assicuratore?

Le soluzioni giuridiche

Il Supremo Collegio riassume i principi che regolano la responsabilità da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Vertendo su responsabilità di carattere oggettivo, il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima; non rilevano la diligenza del custode, la pericolosità, le modifiche improvvise della struttura della cosa. Con riguardo alla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso. Deriva da quanto precede che il danneggiato non è onerato della prova del difetto di manutenzione del veicolo dal quale si è propagato l'incendio, di talchè allorquando la causa resta ignota, l'incertezza ridonda in sfavore del custode.

Osservazioni

L'Istituto è regolamentato da numerosi arresti di legittimità, (ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012 n. 2092; Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011 n. 15392; Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2010 n. 16895). Tra queste, la pronuncia di maggior rilievo è la n. 16895: sovente l'incendio investe il veicolo interamente tale da non poter permettere di valutare l'origine e quindi la natura dell'incendio, ossia una matrice dolosa, ovvero un difetto del veicolo dal quale ne sia scaturito, per esempio, un corto circuito. Tale difficoltà investe l'importantissimo principio dell'onere della prova: su quale delle parti gravi tale onere? È il danneggiato a dover dimostrare che trattasi di corto circuito, ovvero l'assicuratore che si verta su incendio doloso con la importante conseguenza che in mancanza di prova, sarà l'onerato a subire le conseguenze negative della vertenza? Chi subirebbe gli effetti processualmente pregiudizievoli della mancanza di prova: il danneggiato o l'assicuratore? Il custode (e quindi l'assicuratore) certamente. Al medesimo approdo la Suprema Corte era giunta un anno prima con la sentenza Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2009 n. 23945. L'onere della prova è quindi dell'assicuratore. Al medesimo approdo, si giunge seguendo la rotta delle presunzioni di responsabilità previste dagli art. 2054, commi 1 e 2, nonché dell'onere della prova di cui all'art. 2697, comma 2 c.c. . Riassumendo, l'iter logico da seguire sarebbe il seguente: l'incendio rientra nella fattispecie della circolazione, in quanto legato all'art. 2054, comma 4 c.c. (responsabilità del proprietario per difetto di manutenzione del veicolo); la responsabilità del proprietario deriva, oltre che dall'art. 2054 c.c., anche dall'art. 2051 c.c., in quanto il proprietario è anche custode del veicolo; esiste, pertanto, una presunzione iuris tantum di responsabilità del proprietario (artt. 2054 e 2051 c.c.) e conseguentemente del suo assicuratore; questi dovrà dimostrare (art. 2697, comma 2 c.c.) l'interruzione del nesso di causalità tra il veicolo in sosta e l'incendio tramite l'azione dolosa di terzi; in assenza di dimostrazione, da parte dell'assicuratore, dell'azione dolosa di terzi, si presumerà che l'incendio derivi da difetto di manutenzione e quindi derivi da circolazione stradale. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, si deduce, a questo punto, con estrema chiarezza, che la domanda del danneggiato debba essere accolta se ricorra uno dei due seguenti casi: venga accertato il corto circuito; vi sia incertezza: non venga accertato il corto circuito, neppure il dolo. In estrema sintesi, si potrebbe anche semplicemente concludere affermando che l'unica ipotesi in cui un danno derivante da veicolo incendiato possa non essere risarcito è il seguente: l'assicuratore, onorato della prova contraria, dimostri l'interruzione (dolo) tra la circolazione (sosta) e l'evento (incendio).