La trasmissione incompleta del provvedimento non compromette la validità della notifica

Redazione scientifica
27 Settembre 2018

La trasmissione incompleta del provvedimento non compromette la validità della notifica poiché, se consente ai difensori di venire a conoscenza della data di deposito dell'ordinanza, non viola il diritto di difesa, non essendoci una norma che impone la notifica integrale del provvedimento del Tribunale del riesame.

Provvedimento trasmesso in modo incompleto. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha applicato ad un uomo indagato per delitto di rapina aggravata la misura della custodia cautelare in carcere. Avverso l'ordinanza emessa il difensore dell'indagato propone ricorso in Cassazione deducendo che il provvedimento impugnato risulta incompleto, essendogli state trasmesse via PEC solo le pagine dispari dell'ordinanza.

Basta l'avviso del deposito dell'ordinanza in cancelleria. A tal proposito la Corte rileva che non vi è nessuna norma che impone la notifica integrale del provvedimento del tribunale del riesame, essendo sufficiente l'avviso al difensore del deposito dell'ordinanza in cancelleria.
Precisa la Cassazione che la comunicazione integrale al difensore del provvedimento tramite PEC non è espressamente prescritta da alcuna norma di legge, poiché l'art. 310 c.p.p. stabilisce che il termine per proporre ricorso decorre dalla comunicazione e dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento, senza che sia precisato nulla sull'integralità della notifica.
Nel caso di specie i giudici affermano che “la trasmissione incompleta del provvedimento ha comunque consentito al difensore di venire a conoscenza della data del deposito dell'ordinanza, poiché la pagina numero sette dell'ordinanza, contenete appunto l'attestazione di avvenuto deposito, è stata trasmessa al difensore. Deve pertanto ritenersi che la sia pure parziale comunicazione del provvedimento, completo dell'attestazione di deposito, non ha comportato alcuna violazione del diritto di difesa, poiché il difensore ha avuto piena conoscenza della data in cui il provvedimento è stato depositato e aveva l'onere e la possibilità di visionare la copia integrale dell'atto recandosi in cancelleria”.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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