Certificazione di conformità: ecco il contrordine delle Sezioni Unite

Redazione scientifica
27 Settembre 2018

Le Sezioni Unite hanno ritenuto sussistere valide ragioni per rimeditare, sia pure solo in parte, l'orientamento assunto con la precedente sentenza n. 10266/2018, in tema di procedibilità del ricorso per cassazione notificato come documento informatico nativo digitale.

Il caso. La Suprema Corte, nonostante la definizione transattiva della lite per rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, ha ritenuto di doversi soffermare su una questione di particolare importanza che trova origine dalla proposizione del ricorso principale.

La procedibilità del ricorso nativo digitale e così notificato a mezzo PEC. La questione riguarda il profilo della procedibilità, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., del ricorso predisposto in originale telematico e così notificato a mezzo posta elettronica. Del ricorso in originale telematico e sottoscritto digitalmente è stata depositata (nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c.) copia analogica informe, non sottoscritta con firma autografa dei difensori, insieme alle copie cartacee del messaggio di PEC e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prive dell'attestazione di conformità ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53/1994.

Il Collegio ha ritenuto sussistere valide ragioni per rimeditare, sia pure solo in parte, l'orientamento assunto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10266/2018, in tema di procedibilità del ricorso per cassazione notificato come documento informatico nativo digitale.

Utilizzando, dunque, il potere che l'art. 363 c.p.c. assegna alla Corte di cassazione, le Sezioni Unite pronunciano i seguenti principi di diritto:

Esclusione della improcedibilità. «Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.

Tempestività della notifica. Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente.

La controparte rimane solo intimata. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (e senza necessità di notificazione ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), l'asseverazione di conformità all'originale (ex art. 9 della l. n. 53/1994) della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione (art. 379 c.p.c.) o all'adunanza in camera di consiglio (artt. 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c.). In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Il disconoscimento del controricorrente. Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, nei termini anzidetti (sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio), depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica, tempestivamente depositata, all'originale notificato. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.

Più destinatari della notifica PEC. Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente – posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, c.a.d. impegna solo la parte che lo pone in essere – sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della l. n. 53/1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile».