Iscrizione del pignoramento e allegazione dell'atto di precetto notificato via PEC
01 Ottobre 2018
Iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi: come si deve procedere per allegare l'atto di precetto che è stato notificato via PEC? Si deve stampare il precetto completo di relazione, le ricevute di accettazione e consegna, scansionare ed attestare la conformità ai sensi dell'art. 543 c.p.c. e art. 18 d.l. n. 132/2014? È necessario allegare anche i messaggi PEC in formato .msg di accettazione e avvenuta consegna?
In ordine all'iscrizione del pignoramento la norma richiede il deposito delle copie conformi degli atti così come restituiti dall'ufficiale giudiziario. Pertanto, nonostante sia possibile depositare l'atto di precetto notificato via PEC nella sua forma originaria e accompagnato dalle ricevute di consegna in formato .eml o .msg, sarà necessario allegare l'atto di precetto nella sua forma cartacea così come consegnato dall'ufficiale giudiziario.
Ne consegue che tale copia dovrebbe essere già munita, in quanto apposta in un momento antecedente alla notifica, della attestazione di conformità richiesta dall'art. 9 della legge 53 del 1994 sull'atto comprensivo di relata e relative ricevute. Ne consegue che sarà necessario apporre la sola attestazione di conformità prevista per gli allegati specifici nelle esecuzioni scansionando in unico file il precetto unitamente a relata ricevute e attestazioni di conformità già presenti al momento della notifica. |