Suddivisione in lotti e PMI. Le considerazioni del Consiglio di Stato

Redazione Scientifica
27 Settembre 2018

Relativamente alla disciplina legislativa in materia di suddivisione in lotti dei lavori la quale prende in specifica considerazione, quali soggetti interessati dal favor partecipationis che essa intende realizzare, le piccole, le medie e le microimprese (cfr. art. 51, comma 1...

Relativamente alla disciplina legislativa in materia di suddivisione in lotti dei lavori la quale prende in specifica considerazione, quali soggetti interessati dal favor partecipationis che essa intende realizzare, le piccole, le medie e le microimprese (cfr. art. 51, comma 1, terzo periodo d.lvo n. 50/2016), non ci si può non rifare, ai fini della identificazione dei suoi destinatari, alla definizione che il medesimo legislatore dà della categoria delle imprese di minori dimensioni incentrata (anche) sulla determinazione delle classi di fatturato, a ciascuna delle quali corrisponde una sotto-categoria delle PMI (quella cioè delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese).

Peraltro le predette sotto-categorie non rispecchiano necessariamente la concreta realtà imprenditoriale, ove si consideri che, in base all'art. 4, comma 2, della Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, richiamata dall'art. 3, lett. aa) d.lvo n. 50/2016, il mancato raggiungimento in una annualità del fatturato necessario per la qualificazione di media, piccola o microimpresa non comporta immediatamente la perdita della relativa qualifica, occorrendo che ciò si verifichi per due esercizi consecutivi: ne consegue che la qualificazione di un'impresa secondo le suddette sub-categorie non è indefettibilmente indicativa del fatturato da essa attualmente prodotto né si aggiorna automaticamente per effetto della sua eventuale riduzione.

In aggiunta la classificazione dimensionale delle imprese dettata dall'art. 3, lett. aa) d.lvo n. 50/2016 si incentra oltre che sul fatturato anche sul parametro, avente pari dignità, del numero del personale in servizio.

Da ciò consegue che un'impresa, pur in possesso del fatturato previsto per la sua classificazione, ad esempio, come media, qualora disponga di un numero di dipendenti corrispondente alla sotto-categoria inferiore, non potrà che essere ricondotta a quest'ultima anche agli effetti applicativi delle correlate disposizioni (a cominciare da quella espressiva del favor partecipationis per le PMI).

Il dovere di suddivisione dei lavori in lotti ha assunto un diverso spessore nel passaggio dalla previgente disposizione di cui all'art. 2, comma 1 bis, d.lvo n. 163/2006, che ne subordinava l'assolvimento a condizioni di “possibilità” e “convenienza economica”, a quello attualmente vigente di cui all'art. 51 d.lvo n. 50/2016, laddove più perentoriamente e, verrebbe da aggiungere, incondizionatamente sancisce che “le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti…”, rafforzando tale dovere con la previsione di uno specifico onere motivazionale.

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