L’omessa considerazione del possibile illecito professionale commesso dal concorrente/aggiudicatario provvisorio: le conseguenze
02 Ottobre 2018
Ai sensi dell'art. 38, co.1, lett.f), del d.lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante è tenuta a valutare gli episodi configurabili come errori professionali gravi, casi di negligenza o malafede ascrivibili al concorrente alla gara d'appalto, quali le misure restrittive per presunti fatti di corruttela dell'Amministratore della società aggiudicataria provvisoria, così come deve considerare le eventuali misure di self- cleaning adottate, sì da valutare nel complesso la gravità dei fatti e i riflessi sull'affidabilità dell'operatore economico, pena l'illegittimità dell'aggiudicazione definitiva. |