Sull'assenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale del mandante di un RTI negli appalti di servizi

Marco Calaresu
03 Ottobre 2018

Il d.lgs. 50 del 2016 prescrive che in caso di RTI l'offerta deve contenere l'indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Non è invece imposto l'obbligo di indicare la percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o capacità che ciascun operatore, che partecipa al raggruppamento, deve possedere.

Il caso. Il RTI ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato escluso dalla gara indetta dall'ASL di Foggia, per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione di un centro per la promozione della legalità sul territorio, motivato dalla circostanza che la mandante non ha dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (rappresentato, nello specifico, dall'esperienza triennale nel trattamento delle dipendenze patologiche) indicato negli atti di gara. Il RTI nel contestare il suddetto provvedimento ha rilevato che la lex di gara non ha imposto il possesso, in capo a ciascun componente del RTI, di una soglia minima del suddetto requisito il quale è, nella fattispecie in esame, interamente posseduto dalla mandataria.

Il possesso dei requisiti del RTI in caso di affidamento di servizi. Il Collegio ha accolto il ricorso evidenziando preliminarmente che il nuovo codice dei contratti pubblici, al pari dell'abrogato d.lgs. n. 163/2006, si limita a prescrivere che l'offerta presentata da un RTI che partecipa ad una gara per l'affidamento di un servizio, deve contenere l'indicazione delle specifiche parti, del servizio stesso, che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48, co. 4). Nessuna prescrizione è invece dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipa al RTI. L'art. 83, co.8, del d.lgs. 50/2016, si limita a «imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, ma definisce come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti dai singoli partecipanti, rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 18; TAR Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 144)».Nella fattispecie in esame, osserva il TAR, la stazione appaltante non ha fatto ricorso alla descritta facoltà di indicazione della misura in cui il requisito di capacità tecnica contestato deve essere posseduto dal singolo componente, atteso che nel disciplinare di gara è previsto che lo stesso deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso.

L'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture. Il TAR rileva ulteriormente che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 27/2014, ha sancito, con riferimento al sistema previgente alla disciplina dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici ma valevole anche per la disciplina vigente in quanto immutata sul punto, il venir meno non solo dell'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, ma anche quello tra quote di esecuzione e requisiti di idoneità, affermando espressamente che «negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis di gara». Precisa sul punto il Collegio che la circostanza che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara, non significa che per tal via possa essere recuperato il principio, “dequotato” dalla richiamata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, della corrispondenza percentuale tra quote di partecipazione, quote di esecuzione e requisiti di idoneità.

In conclusione. Ad avviso del TAR negli appalti di servizi il possesso dei requisiti può, ma non deve, attestarsi su una soglia minima, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Pertanto, in caso di mancata definizione della soglia minima, nella lex di gara, il servizio di gara potrà essere eseguito da operatori privi del requisito, purché lo stesso sia posseduto cumulativamente dal RTI.

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