In G.U. il "Decreto Genova", ora si attende la nomina del Commissario Straordinario

Redazione Scientifica
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03 Ottobre 2018

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 settembre è stato pubblicato il Decreto legge, 28 settembre 2018, n. 109 (cd. Decreto Genova) recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze».

In Gazzetta Ufficiale il Decreto Genova. «Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intraprendere ogni occorrente iniziativa volta al ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione» a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi di Genova, il governo ha adottato il Decreto legge n. 109/2018, per assicurare «idonei interventi di natura fiscale, anche finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati a seguito dell'evento, nonché il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete, accelerando e semplificando le procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in relazione alle esigenze del contesto emergenziale che impongono il ricorso a poteri straordinari in deroga alla normativa vigente».

Il Commissario straordinario. Il decreto stabilisce che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, dovrà essere nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione. La durata dell'incarico sarà di dodici mesi prorogabili per un massimo di tre anni.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione. Il Commissario dovrà affidare, ex art. 32, direttiva 2014/24/UE «la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della realizzazione delle predette attività, una struttura giuridica con patrimonio e contabilità separati».

Disciplina processuale. L'art. 10 del decreto, infine, stabilisce che «tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo». A tali giudizi – specifica il d.l. - si applica l'art. 125 c.p.a.