Debiti personali e beni in comunione legale

Alberto Figone
04 Ottobre 2018

In quali termini i beni della comunione legale rispondono delle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi prima della separazione personale?

In quali termini i beni della comunione legale rispondono delle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi prima della separazione personale?

Per rispondere al quesito, occorre avere riguardo alla natura delle obbligazioni, sulla base del disposto dell'art. 186 c.p.c.. Se esse sono state contratte, anche separatamente dai coniugi, nell'interesse della famiglia, i beni della comunione legale risponderanno per intero. Se invece hanno carattere personale, la responsabilità dei beni è limitata alla metà. Occorre tuttavia tenere conto che la comunione legale non contempla le quote, essendo i coniugi solidalmente contitolari di un diritto su tutti quanti i beni in essa ricompresi. Ne consegue che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, il pignoramento dovrà essere effettuato su singoli beni nella loro interezza; al termine dell'esecuzione, e dunque in sede di distribuzione del ricavato, la metà del prezzo ricavato, al netto delle spese di procedura, dovrà essere comunque conferito al coniuge non debitore e il creditore potrà soddisfarsi sulla residua metà (Cass. n. 6230/2016; Cass. n. 6575/2013). Una volta sciolta la comunione legale (per separazione personale, ovvero altra causa prevista dall'art. 191 c.c.), i creditori personali del coniuge dovranno agire esecutivamente solo sulla quota del debitore, essendosi la comunione legale convertita in comunione ordinaria.

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