Partecipazione di RTI ad un appalto di servizi: è sufficiente il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al RTI nel suo complesso
04 Ottobre 2018
Il caso. La stazione appaltante escludeva un raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di «…supporto alla gestione del “Centro accoglienza Art Village” della A.S.L. FG - Attuazione del progetto “Luoghi e percorsi di peer education e di promozione della salute», non avendo la mandante dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. L'operatore economico impugnava l'esclusione deducendone l'illegittimità per violazione ed erronea applicazione dell'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 56 del 2017.
La questione. Per gli appalti di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di operatori economici, il Codice dei Contratti Pubblici si limita a prescrivere che l'offerta debba contenere l'indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici (art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016); nessuna norma stabilisce la quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all'appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo. L'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 impone che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, ma definisce come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti sia singoli partecipanti, rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante. Ne conseguirebbe che in caso di mancata definizione della soglia minima da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché il requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
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