Nuovo art. 570-bis c.p.: alla Consulta le norme che abrogano la responsabilità del genitore non coniugato
04 Ottobre 2018
Investita del processo penale a carico di un padre in ordine al reato di cui all'art. 12-sexies l. n. 898/1970, la Corte d'appello di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'artt. 2, comma 1, lett. c) e dell'art. 7, comma 1, lett. b) e o) d.lgs. n. 21/2018 nella parte in cui abrogano la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato.
Secondo la Corte d'appello, infatti, la l. n. 103/2017, abrogando l'art. 3 l. n. 54/2006 che richiamava l'art. 12-sexies l. n. 898/1970 (anch'esso abrogato) e inserendo l'art. 570-bis c.p., ha determinato il venire meno del principio di diritto vivente secondo cui il reato di omesso versamento dell'assegno periodico per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli è punibile indipendentemente dal legame esistente tra i genitori; in altre parole, sin all'intervento della norma in esame, costituiva reato anche il mancato pagamento dell'assegno perequativo fissato per il mantenimento di figli i cui genitori non erano legati da vincolo di coniuge. Di conseguenza, oggi, il genitore di figli avuti al di fuori dell'unione matrimoniale si deve considerare esente da ogni responsabilità penale in caso di sua sottrazione agli obblighi di mantenimento della prole non essendo possibile alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, nella parte censurata. Il legislatore delegato ha quindi compiuto un'abrogazione non solo formale e funzionale alla realizzazione della riserva di codice ma sostanziale di una parte della previgente norma incriminatrice, un potere che la legge delega non gli ha attribuito. Deve, pertanto, ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, lett. b) e o) d.lgs. n. 21/2018 nella parte in cui abrogano la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato per contrasto con gli artt. 25 e 76 Cost..
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