Decreto Salvini. In Gazzetta ufficiale le disposizioni urgenti in materia di sicurezza

Redazione Scientifica
05 Ottobre 2018

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, Disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione...

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 il d.l. 4 ottobre 2018,

n. 113

, Disposizioni in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il testo è in vigore dal 5 ottobre 2018.

Protezione internazionale. Lo status di rifugiato non può essere riconosciuto e la protezione sussidiaria è esclusa oltre all'ipotesi già prevista dall'

art. 12, comma 1, lett.

c

) d.lgs. 251/2007

, quando lo straniero è stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'

articolo 407, comma 2, lettera

a

), c.p.p.

, anche quando sia condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti reati:

Infine, le ipotesi elencate previste dall'

art. 407,

comma

2, lett.

a

) nn. 2, 6 7-

bis

c.p.p.

rilevano ora anche nelle forme non aggravate.

Daspo. La misura del Daspo può essere applicata anche agli indiziati di uno dei reati previsti dall'

articolo 51, comma 3-

quater

, c.p.p

e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del

codice penale o dagli articoli 284,

285,

286,

306,

438,

439,

605

e

630 c.p.

, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte adì un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'

articolo 270-sexies c.p.

Il c.d. Daspo cittadino, invece, può riguardare anche le «aree urbane su cui insistono presidi sanitari» ovvero le aree destinate allo svolgimento fi fiere, mercati pubblici e spettacoli.

Taser. Nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, previa adozione di un apposito regolamento comunale, gli agenti di pubblica sicurezza appartenenti a Corpi e Servizi di polizia municipali, potranno essere dotati di armi comuni a impulso elettrico per un periodo sperimentale di sei mesi. Al termine del periodo di sperimentazione i Comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva l'arma comune a impulsi elettrici positivamente testata.

Braccialetto elettronico. La misura dell'allontanamento dalla casa familiare disciplinata dall'

art. 282-

bis

c.p.p.

può essere applicata oltre i limiti di pena disciplinati all'

art. 280 c.p.p.

e con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico anche quando si procede per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi; minaccia grave

ex

art. 612, comma 2, c.p.

e atti persecutori.

Codice antimafia

. Viene modificata la disciplina delle impugnazioni (

art. 10 d.lgs. 159/2011

), per cui se l'impugnazione non è accolta la Corte d'appello porrà a carico di chi l'ha proposta il pagamento delle spese processuali.

Vengono alleggeriti gli oneri comunicativi in capo al questore e al direttore della Dia per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, per cui ora: «Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'art. 19 cod. antimafia;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;

c) dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica con l'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunte della proposta

»

. Nel testo previgente dalla mancata comunicazione conseguiva automaticamente l'inammissibilità della proposta; è altresì venuto meno l'obbligo di trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione.

Le conseguenze derivanti dall'applicazione di una misura di prevenzione, individuati dall'art. 67 del cod. antimafia, potranno essere estese oltre alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello – oltre che per uno dei delitti di cui all'

articolo 51, comma 3-

bis

, c.p.p.

, come già previsto dall'art. 67, comma 8, cod. antimafia – anche per i reati di truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati. Gli artt. 36 e 37 del decreto legge prevedono, rispettivamente, norme volte alla razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati e disposizioni in materia di organizzazioni e di organico dell'Agenzia,

Subappalti illeciti. La condotta di coloro che, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concedono anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente (

art. 21, comma 1, l. 646/1982

), non integra più una contravvenzione ma un delitto e la pena ora prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Se il delitto è commesso dal subappaltatore o dell'affidatario del cottimo la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.

Occupazione arbitraria di immobili. Con riferimento al delitto di Invasione di terreni o edifici (

art. 633 c.p.

) è ora previsto che, nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone, di cui almeno una armata, ovvero da più di dieci persone

«

si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati

»

.

Tale ipotesi di reato rientra tra quelle per cui è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazioni

ex

art. 266 c.p.p.

Revoca della cittadinanza. La condanna definitiva per un delitto commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni; per il delitto di ricostituzione sotto falso nome o in forma simulata di un'associazione eversiva di cui sia stato ordinato lo scioglimento (

art. 270, comma 3, c.p.

);per il delitto di partecipazione a banda armata (

art. 306, comma 2, c.p.

); per il delitto di assistenza agli associati

ex

art. 270-

ter

c.p.

; ovvero per il delitto sottrazione di beni o denaro sottoposto a sequestro (

art. 270-

quinquies

.2 c.p.

) causa la revoca della cittadinanza italiana acquista ai sensi degli artt. 4, comma 2, 5 e 9 d.lgs. 92/1992.

Ingresso nel territorio italiano. Tra i reati che impedisco l'ingresso in Italia viene inserito anche l'

art. 1 d.lgs. 66/1948

secondo cui «chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

Prevenzione del terrorismo. Per le finalità di prevenzione al terrorismo il d.l. sicurezza, all'art. 17, introduce una procedura per la comunicazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti che richiedono il noleggio di un autoveicolo.