Codice Civile art. 2941 - Sospensione per rapporti tra le parti.

Gerardo D'Antuono

Sospensione per rapporti tra le parti.

[I]. La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261, 301, 409] e le persone che vi sono sottoposte (1);

3) tra il tutore e il minore [346 ss.] o l'interdetto [424] soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato [391 ss.] o l'inabilitato [424];

5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario [484 ss.];

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [18, 2393] (2);

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [247 trans.].

(1) L'art. 92, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Il numero era stato già modificato dall'art. 210 l. 19 maggio 1975, n. 151.

(2) La Corte cost., con sentenza 11 dicembre 2015 n. 262 , ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Precedentemente la stessa Corte, con sentenza 24 luglio 1998, n. 322 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero, nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione rimanesse sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Inquadramento

L'art. 2941, n. 7, c.c. stabilisce la sospensione della prescrizione dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica fino al perdurare della carica, circostanza che si verifica con lo scadere del mandato, la sua eventuale rinuncia o revoca e la messa in liquidazione della società (Cass. n. 8516/2009). La sospensione non riguarda invece l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali ex art. 2394 c.c. (Cass. n. 30208/2017).

Limiti applicativi.

L'espressione «persona giuridica», utilizzata dal legislatore per definire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in commento, ha suscitato non poche perplessità, le quali sono state risolte solo a seguito di due interventi della Corte costituzionale che hanno ridisegnato la portata dell'articolo (per un'estesa disamina critica del tema cfr. La Rocca, 2618).

Secondo l'opzione ermeneutica tradizionale, la sospensione del termine di prescrizione dovrebbe applicarsi soltanto alle società di capitali, essendo le società di persone sprovviste di personalità giuridica (Cass. n. 4603/1985). Tale conclusione, pur coerente con la lettera della legge, non è stata però ritenuta in linea con il sistema del diritto societario e i principî costituzionali che presiedono la tutela dei diritti, tanto è vero che la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di azione di responsabilità promossa da una società in accomandita semplice nei confronti di un suo amministratore, ha ritenuto necessario sottoporre al vaglio della Consulta il problema, evidenziando come le differenze che caratterizzano la materia delle società di persone rispetto alle società capitali non possano giustificare una diversità di trattamento in punto di sospensione della prescrizione: si è, infatti, osservato che, se i presupposti a fondamento della sospensione sono stati ritenuti sussistenti fra le società di capitali e i loro amministratori, ad analoga condizione avrebbe dovuto pervenire il legislatore in tema di società di persone, e ciò sia in virtù dell'autonoma soggettività di cui queste sono munite, sia perché in tali enti il vincolo personale è più stretto, i condizionamenti più agevoli e frequenti e mancano organi di controllo (Cass. ord. n. 127/1997).

Accogliendo le richiamate considerazioni, la sentenza Corte cost. n. 322/1998 ha apportato un primo correttivo alla disciplina in commento, sancendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra la società in accomandita semplice e i suoi amministratori per le azioni di responsabilità contro questi promosse finché sono in carica.

Un secondo intervento da parte della Consulta è invece più recente ed ha avuto ad oggetto l'estensione della disciplina anche alle società in nome collettivo. Su impulso dell'ordinanza n. 39/2014 del Collegio arbitrale di Padova, invero, il Giudice delle leggi ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, n. 7, c.c., anche nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi (Corte cost. n. 262/2015).

È stata esclusa l'applicabilità della sospensione ai sindaci e ai direttori generali e ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non prevede anche la suddetta estensione (Cass. n. 13765/2007; conforme Trib. Lecce, 9 dicembre 2011, in Fall., 2012, 705). Si è invece ritenuta applicabile la sospensione per l'azione di responsabilità esercitata nei confronti dei c.d. amministratori di fatto, i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società (Cass. n. 6719/2008).

La maggioranza degli interpreti concorda nel ritenere non applicabile la sospensione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c. nei giudizi di responsabilità amministrativa relativi alle persone giuridiche pubbliche, stante la diversità tra la figura dell'amministratore pubblico e quella dell'amministratore di una persona giuridica privata ed essendo il procuratore generale titolare unico dell'azione stessa (C. conti, sez. giur. reg. Toscana, 26 settembre 2006, n. 542, in Riv. corte conti, 2006, 5, 104; C. conti, sez. giur. reg. Abruzzo, 4 gennaio 2005, n. 6, in Riv. corte conti, 2005, 1, 218; C. conti, sez. giur. app. reg. Sicilia, 9 giugno 2003, n. 93/A, in Riv. corte conti, 2003, 3, 172; C. conti, sez. giur. reg. Campania, 24 febbraio 2001, n. 19, in Riv. corte conti, 2001, 1, 193; C. conti, sez. giur. reg. Umbria, 20 novembre 1996, n. 434, in Riv. corte conti, 1996, fasc. 6, 147; contra, C. conti, sez. II, 19 novembre 1996, n. 132, in Foro it., 1997, 3, 446)

Regime giuridico

La giurisprudenza ritiene che la sospensione si applichi anche all'azione di responsabilità quando esercitata dal curatore del fallimento (Cass. n. 2628/2018; Cass. n. 24715/2015; Cass. n. 13378/2014; Cass. n. 10378/2012). Si è inoltre ritenuto che il principio sancito dall'articolo in commento non subisca deroga alcuna neppure ove l'assemblea dei soci abbia ratificato l'operato di tali organi (Trib. Torino, 28 aprile 1983, in Soc., 1984, 326). Infine, si è osservato che, ai fini dell'operatività dell'art. 2941, n. 7, c.c., non occorre che la cessazione dalla carica venga iscritta nel registro delle imprese (Trib. Milano, 19 settembre 2003).

In tema di impugnazione della sentenza di primo grado che si sia pronunciata sul regime della sospensione del termine di prescrizione, la Corte di cassazione ha rilevato che, ove il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice". Rientra dunque nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione (Cass. n. 32683/2022).

In tema di sospensione della prescrizione tra tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore (ipotesi di cui al punto n. 8 della disposizione in commento), è stato precisato che:

1) la sospensione della prescrizione ricorre in presenza di un comportamento intenzionale del debitore volto a occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, e dunque una condotta fraudolenta, idonea ad ingannare, la quale comporti per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non la mera difficoltà di accertare il credito (App. Palermo, sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 53);

2) la mera omissione di un'informazione non può costituire un doloso occultamento del debito, idoneo a far scattare la sospensione, giacché l'omissione rileva soltanto se sussista un obbligo di informare e anche in tale ipotesi la condotta deve essere sempre caratterizzata dall'intenzione di impedire in maniera fraudolenta al creditore l'accertamento del debito (App. Cagliari, sez. lav., 4 gennaio 2023, n. 27).

Bibliografia

Cavallaro, Responsabilità degli amministratori di fatto, in Soc. 2018, 1226; Iannone, La consulta dichiara l'incostituzionalità dell'art. 2941 n. 7 c.c., in Riv. nel diritto 2016, 175; Lamponi, La prescrizione delle azioni di responsabilità per gli amministratori in carica resta sospesa anche nelle società in nome collettivo, in Resp. civ. e prev. 2016, 1933; La Rocca, L'«evaporazione» della persona giuridica innanzi alla Corte costituzionale, in Foro. it. 1998, 1, 2618; Laudonio, Tempo perduto e ritrovato alla ricerca della ratio della sospensione della prescrizione dell'azione di responsabilità nelle snc, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 765; Pompili, Sospensione della prescrizione e azione sociale di responsabilità, in Riv. dir. comm. 2017, 1, 507; Rivaro, Prescrizione delle azioni di responsabilità, in Giur. it. 2016, 4, 885; Weigmann, I tormenti dell'uguaglianza, in Giur. it. 1998, 10, 1863.

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